Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-02-2011, n. 4664 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma, con sentenza resa in data 19.1.2007, accoglieva il gravame proposto dalla spa Egidio Galbani, ora Roncevaux spa, quanto al compenso per il lavoro straordinario – disponendo la restituzione dell’importo ottenuto a tale titolo – avverso la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale era stata accolta la domanda proposta da D.S.A., intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto ai compensi non percepiti per lavoro straordinario svolto oltre il limite di legge, nonchè al computo dello stesso nella determinazione di quanto dovuto per tfr, oltre l’accertamento del diritto all’indennità di maneggio denaro e la condanna della società alle somme analiticamente determinate.

Sosteneva la corte territoriale che al lavoro dei piazzisti non erano applicabili le limitazioni dell’orario di lavoro previste dal R.D.L., art. 1, essendo il lavoro da essi svolto riconducibile, quanto alla disciplina dell’orario di lavoro, alla previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo. Riformava, dunque, sul punto la sentenza di primo grado, confermata con riguardo all’indennità di maneggio denaro.

4 Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il D. S., con quattro motivi di impugnazione.

Resiste la società con controricorso.
Motivi della decisione

Posto quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorrente, con atto in data 12.5.2010, sottoscritto dallo stesso e dal proprio legale, ha rinunciato al ricorso proposto e che la società ha proceduto all’accettazione di tale rinunzia – con sottoscrizione dell’atto anche da parte del proprio difensore – pure ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4, relativamente alle spese di lite.

In definitiva, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, per effetto delle intervenuta rinunzia e della conseguente accettazione, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.; non va adottata alcuna statuizione sulle spese, atteso il richiamo espresso, contenuto nell’atto, all’art. 391 c.p.c., comma 4, che prevede l’esonero dalla condanna alle spese della parte che abbia dato causa all’estinzione del processo, in caso di adesione della controparte alla rinunzia.
P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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