Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-02-2011, n. 4663

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12.10/8.11.2006 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza resa dal Tribunale di Milano, che rigettava la domanda proposta da Z.M., dirigente medico dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano, ai fini del risarcimento del danno (patrimoniale, biologico ed esistenziale) conseguente all’infortunio sul lavoro occorsogli nell’agosto 1997, allorchè era stata aggredito da un paziente affetto da grave patologia ed in TSO. Osservava in sintesi la corte territoriale che, dovendosi individuare la causa petendi della domanda in un comportamento omissivo e negligente tenuto dall’Azienda, ai sensi della generica previsione dell’art. 2043 c.c., gli esiti dell’istruttoria portavano a ad escludere la colpa del datore di lavoro nella causazione dell’evento, dal momento che si era trattato di una aggressione talmente repentina da non poter essere altrimenti evitata, probabilmente neanche con la presenza di un secondo infermiere. Per la cassazione della sentenza propone ricorso Z.M. con un unico motivo.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale l’Azienda ospedaliera. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

Con un unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, vizio di motivazione, rilevando che la corte territoriale aveva, fra l’altro, omesso di valutare che il sistema di segnalazione di pericolo visivo ed acustico, reiteratamente richiesto dal dipendente, non era stato mai realizzato; che la soluzione della fuga costituiva l’unica opportunità concessa al ricorrente per sottrarsi all’aggressione solo a causa delle plurime negligenze imputabili all’Azienda; che la presenza di un secondo infermiere, allertato per tempo con la segnalazione a pulsante vanamente richiesta, avrebbe rappresentato un efficace deterrente, o avrebbe potuto, comunque, impedire l’evento; che la deposizione dell’infermiere presente ai fatti presentava elementi di inattendibilità.

Con il ricorso incidentale l’Azienda prospetta, in via gradata rispetto alla richiesta di inammissibilità del ricorso, che la pretesa avanzata dal ricorrente non riguardava condotte potenzialmente lesive di qualsiasi soggetto che entrasse in contatto con l’Amministrazione, ma si fondava, pur prescindendo da precise indicazioni normative, sull’omissione di misure che l’ospedale avrebbe dovuto adottare a tutela dei propri dipendenti, e,quindi, su fatti materiali e circostanze che, per collocarsi in data anteriore al 30.6.1998, escludevano la giurisdizione del giudice ordinario.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale è inammissibile per mancata osservanza dell’art. 366 bis c.p.c., ultima parte, vigente ratione temporis.

Con tale motivo, infatti, il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti processuali controversi e decisivi per il giudizio, senza che, tuttavia, risulti, per come richiesto dalla norma indicata, un quid pluris rispetto all’illustrazione dei motivi, e cioè una autonoma e sintetica rilevazione dei fatti processuali rispetto ai quali si assume il vizio di motivazione.

Deve, infatti, confermarsi, in aderenza a quanto in modo costante ritenuto da questa Suprema Corte, come l’onere imposto in parte qua dall’art. 366 bis c.p.c. deve essere adempiuto non solo illustrando il motivo, ma anche formulando, al termine di esso e, comunque, in una parte del motivo a ciò espressamente dedicata, una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del ricorso e valga ad evidenziare, in termini immediatamente percepibili, il vizio motivazionale prospettato, e quindi l’ammissibilità del ricorso stesso (cfr. Cass. ord. n. 8897/2008; Cass. ord. n. 20603/2007; Cass. ord. n. 16002/2007). Il ricorso incidentale deve dichiararsi, invece, inefficace, in quanto proposto oltre il termine previsto per l’impugnazione della sentenza (notificata il 6.12.2006), e, quindi, inidoneo ad essere qualificato come ricorso principale, senza che, al riguardo, possa rilevare che l’impugnazione tardiva sia stata, comunque, proposta nel rispetto dei termini indicati dall’art. 371 c.p.c., comma 2 (cfr. ad es. Cass. n. 3862/2004; Cass. n. 8105/2006).

Stante l’esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale, compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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