T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 24-01-2011, n. 169 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il condominio ricorrente e i Sigg. M. e A., in qualità di proprietario dell’ultimo piano sottottetto, hanno ceduto i locali posti al piano sottottetto alla società B.I., in cambio di lavori di manutenzione.

La società B.I. in data 10.3.2005 ha presentato una dia per realizzare il recupero del sottotetto a fini abitativi, come previsto dalla L.R. 15/96.

Il Comune diffidava la società a realizzare le opere, in quanto in contrasto con la nuova disciplina della L.R. 12/2005, intervenuta nel termine dei trenta giorni dalla presentazione della d.i.a.

Avverso detta diffida veniva notificato il presente ricorso, per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 63,64 e 65 L.R. 12/2005;

2) violazione del DPR 380/2001;

3) violazione dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa.

L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1834 del 14 luglio 2005 la domanda cautelare veniva accolta.

Medio tempore la società B.I. ha realizzato le opere, in forza di una nuova d.i.a. in variante, motivo per il quale i difensori hanno dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione.

All’udienza pubblica del 13 gennaio 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Il Collegio preso atto di quanto sopra, dichiara, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Su accordo delle parti le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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