Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-02-2011, n. 4662 Rapporto di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con separati ricorsi al Pretore, giudice del lavoro, di Napoli, depositati in data 23.12.1992, C.F. e I. A., premesso di aver partecipato, in qualità di dipendenti della Compagnia Trasporti Pubblici di Napoli s.p.a., alla selezione per l’attribuzione della qualifica di operatore C.E.D. livello 5, avendo preso parte ai corsi di riqualificazione ed avendo svolto la fase pratica di addestramento, esponevano che l’Azienda, completata la procedura il 13.4.1989, aveva disposto solo in data 18.10.1989 il loro inquadramento nella qualifica suddetta. Ritenendo l’illegittimità del comportamento aziendale in relazione al ritardo con cui era stata disposta tale nomina, chiedevano l’affermazione del diritto degli stessi alla attribuzione della superiore qualifica dalla data in cui erano stati assegnati allo svolgimento delle nuove mansioni (il 1 marzo 1989 per quel che riguarda il C. e l’8 gennaio 1989 per quel che riguarda l’ I.), ovvero dalla data del 13.4.1989 in cui era stata completata la procedura selettiva, con condanna dell’Azienda alla corresponsione delle differenze economiche maturate nel periodo in questione, ai sensi, in ogni caso, dell’art. 36 Cost..

Con sentenza n. 18502 in data 31.5/3.10.1996 il Pretore, previa riunione dei ricorsi, rigettava le domande azionate.

Avverso tale sentenza proponevano appello i ricorrenti lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con i ricorsi introduttivi.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 31.10.2005/9.1.2006, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione C. F. e I.A. con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Azienda intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., omesso esame di un punto decisivo della lite, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare i ricorrenti lamentano che il Tribunale aveva ignorato il Regolamento dell’Azienda alla stregua del quale le nomine dei dipendenti dichiarati idonei alla attribuzione della qualifica superiore sulla base delle graduatorie predisposte, dovevano avvenire entro quindici giorni dall’approvazione delle graduatorie suddette da parte del Direttore Generale. La disposizione regolamentare poneva quindi un termine esplicito per cui l’Azienda, con la ritardata nomina dei vincitori, aveva leso le legittime aspettative di carriera degli interessati operando in aperta violazione delle suddette disposizioni regolamentari.

Il detto motivo di ricorso è improcedibile per omesso deposito del Regolamento dell’Azienda (sul quale il motivo è fondato), ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a norma del quale, insieme col ricorso (e pertanto nello stesso termine previsto dal citato art. 369 c.p.c., comma 1) devono essere depositati a pena di improcedibilità "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda".

In proposito osserva il Collegio che i documenti sui quali la censura si fonda devono essere specificamente e nominativamente depositati unitamente al ricorso e nello stesso termine, non rilevando a tal fine la richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, il deposito di tale fascicolo o di quello di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se tale deposito non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c., e se all’atto del deposito non si specifica che il fascicolo è stato prodotto, indicando la sede in cui il documento è rinvenibile (v., in tal senso, Cass. SS.UU., 2.12.2008 n. 28547, laddove le Sezioni Unite hanno rilevato, in funzione di quanto disposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che "qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, la produzione può avvenire per il tramite della produzione di tale fascicolo, ferma restando la necessità di indicare nel ricorso la sede in cui esso ivi è rinvenibile e di indicare che il fascicolo è prodotto, occorrendo tali indicazioni perchè il requisito della indicazione specifica sia assolto"; in senso conforme, Cass. SS.UU., 25.3.2010 n. 7161; Cass. sez. trio., 12.1.2010 n. 303, Cass. sez. 3, 13.7.2010 n. 16447).

Col secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., nonchè dell’art. 36 Cost., omesso esame di un punto decisivo della lite; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In particolare osservano i ricorrenti che il Tribunale, dopo aver rilevato che gli stessi avevano partecipato ad un corso di riqualificazione ed avevano superato con esito positivo la prova di idoneità, aveva, in maniera assolutamente illogica, affermato che la destinazione preventiva all’attività relativa alla qualifica superiore conseguita era giustificata dalla necessità che i candidati acquisissero una idonea esperienza in un’attività di lavoro diversa di quella sino a quel momento prestata. I giudici di merito avevano pertanto erroneamente ignorato che dalle risultanze di causa era emerso che nessun ulteriore addestramento avevano ricevuto essi ricorrenti nel periodo in questione; ed avevano altresì ignorato gli ordini di servizio nei quali si faceva riferimento all’avvenuto esaurimento della procedura selettiva ed all’intervenuto addestramento presso il C.E.D. Il suddetto motivo di ricorso è infondato.

Devesi sul punto evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1, 21.8.2006 n. 18214;

Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3, 15.4.2000 n. 4916).

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità – non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente – ed esistano effettivamente – vizi (quali, nel caso di specie, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Orbene, nel caso di specie i ricorrenti, mediante la prospettazione, peraltro parziale, di talune deposizioni testimoniali, hanno in buona sostanza avanzato un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento dallo stesso espresso, secondo cui l’attività svolta nel periodo intercorrente fra il colloquio finale e la nomina era funzionale al completamento del processo formativo in relazione alle nuove mansioni. Resta pertanto escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimità, atteso che il vizio non può invero consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza.

Alla stregua di quanto sopra il suddetto motivo di ricorso va rigettato (Cass. sez. lav., 28.12008 n. 1759).

Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento ed a tale pronuncia segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso in relazione al primo motivo; rigetta il secondo motivo; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 13,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *