Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 27-01-2011, n. 2813 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Padova, con sentenza in data 9.6.2010, provvedendo sulla concorde richiesta delle parti, ha applicato a O.E. E. la pena di un anno e tre mesi di reclusione ed Euro 4500,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, deducendo la mancanza o difetto di motivazione della stessa in relazione alle ragioni che non hanno consentito l’assoluzione con formula piena.

La sentenza deve essere annullata rilevando il Collegio che nella specie era stata contestata all’imputato la circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, consistente nell’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale. Come è noto tale aggravante è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 5 luglio 2010 n. 249. L’aggravante in questione è però stata considerata dalle parti e dal giudice nella determinazione della pena patteggiata, laddove invece della stessa, per effetto della sentenza di incostituzionalità, non si può tenere conto. Si pone dunque un problema di qualificazione giuridica della fattispecie considerata che impone l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di Padova.
P.Q.M.

La Corte:

– Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di Padova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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