Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 27-01-2011, n. 2812 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Asti, con sentenza del 17 novembre 2009, ha condannato S.G. alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 116 C.d.S., fatto commesso il (OMISSIS).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, il quale lamenta che il giudice abbia tenuto conto nella determinazione della pena di una precedente condanna per guida senza patente, pur trattandosi di reato depenalizzato con D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507; sostiene che dello stesso non si doveva tenere conto in applicazione del principio di questa Corte secondo cui l’abolitio criminis fa cessare gli effetti penali della condanna ed anche l’attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento. Il Tribunale ha così motivato la determinazione della pena "Valutati i criteri di cui all’art. 133 c.p., stimasi pena equa e congrua la seguente pena, che deve discostarsi dal minimo a causa del precedente penale specifico: Euro 6000 di ammenda. Non sussistono le condizioni oggettive e soggettive per la concessione all’imputato della sospensione condizionale della pena".

La determinazione è corretta.

E’ noto infatti che per stabilire il "quantum" della pena, il giudice deve attenersi al disposto dell’art. 133 c.p. che impone di tener conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole. In riferimento al parametro della capacità a delinquere assumono rilievo, per espresso dettato dell’art. 133 c.p., comma 2, n. 2, i precedenti penali e giudiziari e, in genere, la condotta e la vita del reo antecedenti al reato. Ne deriva, evidentemente, che anche una condanna per reato depenalizzato può costituire utile parametro di riferimento e può essere utilizzata dal giudice nella determinazione della pena in quanto fatto significativo della personalità del reo e della sua capacità a delinquere. In tale prospettiva questa Corte, anche di recente (sez. 2, 22.11.2007 n.5989 rv. 239494) ha ritenuto che si potesse tenere conto di precedenti condanne, anche se relative a reati poi depenalizzati, ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi, determinazione rimessa, come quella di cui ci si occupa, ad una valutazione discrezionale del giudice che deve essere condotta in osservanza dei criteri di cui all’art. 133 c.p..

Si tratta peraltro di una prospettiva che non è incompatibile con la giurisprudenza richiamata dal ricorrente che, con riferimento alle condizioni ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena, stabilisce che precedenti condanne relative a fatti non più costituenti reato per "abolitio criminis" non sono preclusive della concessione di tale beneficio (sez. 6, 5.2.2008 n. 16363 rv.

239555) o non ne comportano la revoca (sez. 5, 4.7.2005 n.28714 rv.

231867), atteso che si tratta di situazioni del tutto diverse specie tenuto conto che la normativa sulla sospensione condizionale della pena pone limiti alla concessane del beneficio o ne impone la revoca in stretta ed unica dipendenza dalle intervenute condanne; mentre per la determinazione della misura della pena è previsto un ben più ampio potere discrezionale del giudice ancorato a plurimi parametri.

2. Il ricorso va pertanto rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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