Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 27-01-2011, n. 2811

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del Foro di Roma.
Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 luglio 2009, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma che aveva ritenuto B.A. responsabile di furto consumato di un ciclomotore, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, il quale lamenta la mancata derubricazione del reato da furto consumato a furto tentato. Il ricorrente sostiene che essendo egli stato sorpreso "a bordo della moto… nell’atto di avviarla inserendo uno spadino nel blocco di accensione…" non si poteva ritenere consumato il reato di furto; la circostanza che stesse inserendo lo spadino nel blocco di accensione e che non avesse ancora avviato il motore, avrebbero dovuto interpretarsi al più come attività diretta in modo non equivoco ad appropriarsi del mezzo; le sentenze dei giudici di merito che avevano diversamente ritenuto la consumazione, erano basate su mere presunzioni.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

La Corte di appello ha fornito compiuta e logica motivazione della ritenuta responsabilità per furto consumato, rilevando che le circostanze di fatto erano tali da far ritenere che l’imputato avesse già acquisito la piena disponibilità del mezzo fin dal momento della sua sottrazione al legittimo proprietario, avvenuta la sera prima; era troppo breve il lasso di tempo intercorso tra tale sottrazione e il momento in cui l’imputato veniva sorpreso a bordo del mezzo, nell’atto di avviarlo, per poter ritenere che vi fossero stati successivi passaggi di mano, e la tesi dell’imputato, assolutamente priva di riscontri, doveva ritenersi mendace e volta ad attenuare propria responsabilità. Non sono ravvisabili nella motivazione della Corte vizi motivazionali e essere rigettato con condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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