T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-01-2011, n. 167

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dall’interessato in quanto condannato per reati concernenti gli stupefacenti ed il patrimonio.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in quanto non sarebbe stata effettuata la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente.

L’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2011, previo avvertimento alle parti, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

I requisiti essenziali per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono essenzialmente tre: a) una condotta di vita corretta, tale da far presumibilmente escludere ogni possibile pericolosità sociale; b) la disponibilità di un alloggio; c) lo svolgimento di un’attività lavorativa retribuita idonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento.

Il primo requisito secondo l’art. 4 comma 3 del T.U. Immigrazione viene a mancare, in particolare, quando lo straniero risulti condannato per reati inerenti gli stupefacenti. In merito la Corte Costituzionale, con la sentenza 16 maggio 2008 n. 148, ha stabilito che non sia manifestamente irragionevole condizionare l’ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo. In tale ordine di idee, la condanna per un delitto punito con la pena detentiva, la cui configurazione è diretta a tutelare beni giuridici di rilevante valore sociale – quali sono le fattispecie incriminatrici prese in considerazione dalla normativa censurata – non può, di per sé, essere considerata circostanza ininfluente ai fini di cui trattasi, al punto di far ritenere manifestamente irragionevole la disciplina legislativa che siffatta condanna assume come circostanza ostativa automatica all’accettazione dello straniero nel territorio dello Stato.

In merito poi alla sussistenza di "nuovi elementi" che ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/1998 giustificherebbero una valutazione specifica da parte dell’amministrazione, occorre evidenziare che gli elementi addotti dal ricorrente non sono sufficienti. Infatti la condanna risulta riferibile a fatti realizzati in tempi recenti, laddove la giurisprudenza ritiene rilevante, ai fini di escludere il solo carattere ostativo di un reato, il decorso di un notevole lasso di tempo tra il compimento del fatto ed il provvedimento attinente al permesso di soggiorno (Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2010 n. 683).

In definitiva il ricorso va respinto.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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