Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 27-01-2011, n. 2810

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 3 gennaio 2010, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Domodossola che aveva ritenuto M.D. responsabile di furto e tentato furto di monetine, aggravato dall’uso della violenza, commesso su macchinette di giochi per bambini, esposte alla pubblica fede, ed ha ridotto la pena inflitta.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, il quale lamenta: 1) la mancanza di prova della responsabilità in quanto "non emerge dagli atti, a dispetto della interpretazione della Corte di appello, che i fatti sarebbero stati commessi dal M."; 2) la insussistenza della aggravante della esposizione alla pubblica fede, atteso che i giochi erano lasciati all’esterno dei negozi solo per comodità e trascuratezza dei gestori; 3) la mancata concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile perchè fondato su motivi non consentiti. Ed invero, la contestazione da parte del ricorrente della ritenuta responsabilità è del tutto generica, limitandosi alla mera affermazione di una pretesa mancanza di prova sufficiente, senza alcuna considerazione per quanto dalla Corte di appello osservato in ordine alla prova dei vari episodi contestati, risultante dalle deposizioni rese dai testi che avevano avuto diretta percezione dei fatti. Così pure la Corte di appello ha già espresso le ragioni della ritenuta sussistenza della esposizione alla pubblica fede, osservando che è nozione di comune esperienza che macchinette del tipo di quelle in esame vengono lasciate, per prassi o per le loro dimensioni e peso, all’esterno di esercizi commerciali anche dopo la chiusura degli stessi, circostanza che non è incompatibile con la ritenuta aggravante; nonchè quelle che si opponevano alla concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, considerato che al danno derivante dalla sottrazione di monetine doveva aggiungersi quello per la riparazione al cassetto porta monete forzato ed altresì che in uno degli ipotesi contestati il danno era stato di circa Euro 500 e quindi tutt’altro che trascurabile.

Si tratta di argomentazioni corrette e logiche, a fronte delle quali il ricorso, limitato come si è detto a reiterare censure che già erano state considerate, va dichiarato inammissibile.

2. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali nonchè quella al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00 (mille), equitativamente determinata in ragione dei motivi dedotti anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *