T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-01-2011, n. 166

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Prefettura di Milano ha annullato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato a favore del ricorrente in quanto risulta a carico del medesimo un provvedimento di espulsione emanato dal Prefetto di Milano in data 17/04/2003, atto che ha determinato una condizione di inammissibilità Shengen.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/90 e degli artt. 6 e 13 della CEDU per mancata comunicazione avvio del procedimento.

II) Difetto di motivazione e degli artt. 4 e 5 del T.U. Immigrazione.

La difesa dell’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.

2. Il ricorso è fondato.

Dagli atti risulta che il ricorrente è presente in Italia con la moglie ed un figlio minore. In tale situazione risulta applicabile l’art. 5 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 secondo il quale "nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ".

Poiché tale valutazione non è stata effettuata, limitandosi l’amministrazione ad indicare una causa di impedimento al soggiorno in Italia senza tenere conto della condizione personale e familiare dell’interessato, il provvedimento dev’essere annullato.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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