T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-01-2011, n. 165

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La prefettura di Varese ha disposto l’archiviazione dell’istanza di emersione presentata dal sig. M.A. a favore del ricorrente in quanto le parti non si sono presentate per due volte alla convocazione disposta dalla Prefettura.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva motivi di violazione di legge in quanto afferma: i) di non aver ricevuto la convocazione; 2) di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento; 3) di non aver ricevuto il preavviso di rigetto.

2. Il ricorso è infondato

Il primo motivo è infondato in quanto, come affermato nel ricorso, il ricorrente ha abbandonato il lavoro presso il datore di lavoro indicato nella domanda dopo pochissimo tempo, con la conseguenza che al momento della convocazione tale rapporto non sussisteva più. Da ciò consegue che l’esito della convocazione non avrebbe potuto essere diverso né tantomeno è pensabile che il datore di lavoro, che ugualmente non si è presentato, possa essere costretto a comparire.

Il secondo motivo è infondato in quanto la conclusione del procedimento per mancata presentazione delle parti non costituisce nuovo procedimento, per il quale possa essere richiesto la comunicazione di avvio del procedimento, ma è atto vincolato di conclusione del procedimento iniziato ad istanza di parte.

Il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto la violazione dell’art. 10bis della L. n. 241/1990 non produce ex se l’illegittimità del provvedimento terminale, dovendo la disposizione sul cd. preavviso di diniego essere interpretata alla luce del successivo art. 21octies della stessa L. n. 241/1990, il quale, laddove il ricorrente sollevi determinati vizi di natura formale, impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e, quindi, di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del provvedimento impugnato (TAR Puglia, Lecce sez.II 6.03.2006 n. 1385). Nel caso in questione la mancata presentazione di entrambe le parti o del solo datore di lavoro alla convocazione della Prefettura è causa da sola sufficiente e vincolata di reiezione dell’istanza.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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