T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-01-2011, n. 163 Reati e sanzioni amministrative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

si dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Comune ha disposto la sospensione di cinque giorni della concessione di posteggio settimanale nel mercato scoperto di piazzale Ferdinando Martini rilasciata al ricorrente come sanzione delle violazioni accertate dalla P.M. in data 09.11.2005, 12.10.2005, 27.04.2005, 02.03.2005 e, da ultimo, 20.09.2006.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva il seguente motivo di ricorso: violazione del decreto assessorile 21 ottobre 2002 e dei principi di proporzionalità, buon andamento, ragionevolezza ed eccesso di potere in quanto il decreto assessorile indicato stabilisce che il comportamento si considera recidivo "qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, calcolando come data iniziale la data in cui è stata commessa la prima infrazione". In secondo luogo in tal modo la sanzione irrogata sarebbe eccessivamente affittiva.

La difesa comunale ritiene che la recidiva sarebbe correttamente applicata quando l’ultima violazione è stata commessa nel caso in questione entro un anno dalla precedente.

Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione, previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è fondato.

L’art. 29 c. 3 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 stabilisce che in caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

L’art. 27 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 stabilisce che la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Il Comune ha dettato una regola interna interpretativa secondo la quale la recidiva si applica a tutte le violazioni commesse entro un anno di calendario decorrente dalla prima violazione.

La giurisprudenza di questo TAR (TAR Lombardia, Milano, sez. III 26 gennaio 2004 n. 89) ha respinto l’interpretazione opposta, secondo la quale per violazioni commesse nello stesso anno si deve intendere quelle commesse nello stesso anno solare, ritenendo, invece, che la recidiva si applichi anche a violazioni perpetrate in anni solari diversi.

Poiché la recidiva deve quindi calcolarsi dalla prima delle violazioni, perpetrata in data 02.03.2005, deve ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato in quanto applica la recidiva ad una violazione verificatasi in data 20.09.2006.

Tale interpretazione, conforme alle istruzioni comunali, trova conferma anche nella pronuncia citata di questo TAR, ove la recidiva risulta applicata a violazioni comprese in anni solari diversi ma entro un anno di calendario dalla prima violazione.

Ne consegue che il provvedimento dev’essere annullato.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *