Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 27-01-2011, n. 2806 Ebrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 10 marzo 2009 il Tribunale di Brescia, giudicando sulla richiesta delle parti, ha applicato a C.S. la pena di tre mesi di arresto ed Euro 2500,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, il quale lamenta che il giudice non abbia disposto la sospensione condizionale della pena pur essendo la formulata richiesta di applicazione pena subordinata alla concessione di tale beneficio.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. Risulta dagli atti, al cui controllo questa Corte è tenuta in considerazione della questione posta, che l’accordo raggiunto circa la pena da applicare era subordinato alla concessione della sospensione condizionale. Ha pertanto errato il giudice nell’omettere tale beneficio, e a tanto può provvedere direttamente questa Corte ex art. 620 c.p.p..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione della pena, sospensione che dispone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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