Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-02-2011, n. 4653 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.G., dipendente del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato (successivamente Ministero delle Attività produttive e poi Ministero dello Sviluppo Economico) collocato nella settima qualifica funzionale del ruolo periferico degli Uffici Metrici Provinciali, a seguito dell’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri in data 16 febbraio 1999 è stato automaticamente collocato nella posizione economica C 1 dell’area C, secondo la tabella di corrispondenza tra le qualifiche funzionali e le posizioni economiche introdotte dal nuovo sistema di classificazione.

Egli è stato poi trasferito presso la camera di commercio industria e artigianato di Cosenza, dove gli è stata attribuita la posizione economica D1 dell’area D, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni ed autonomie locali.

La domanda dello S., proposta contro il Ministero, diretta ad ottenere l’inquadramento nella posizione economica C2 dell’area C in relazione alle mansioni espletate dal 1 gennaio 1998 al dicembre 1999 e la connessa domanda di risarcimento del danno alla professionalità, alla dignità e personalità morale, come pure del danno per perdita di chances è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Catanzaro che ha interamente riformato la sentenza del primo giudice.

La Corte d’appello ha ritenuto che ai fini dell’inquadramento secondo il nuovo sistema classificatorio rilevasse solo il dato formale del precedente inquadramento nel sistema delle qualifiche funzionali e non le mansioni concretamente esercitate.

Quanto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, la Corte territoriale ha ritenuto che lo S. presso l’ufficio provinciale metrico di Cosenza non avesse svolto compiti eccedenti quelli propri della 7^ qualifica funzionale, considerate la mancanza, nella pianta organica, di un posto vacante assegnato a qualifica superiore alla 7^, e, per il profilo della rilevanza esterna, l’assimilabilità di tale attività allo svolgimento da parte del personale in posizione C1 di funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante.

S.G. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per otto motivi il Ministero dello Sviluppo Economico non ha svolto difese in questa sede.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso previa denunzia di violazione e falsa applicazione del disposto dell’allegato A e dell’art. 13, comma 3, del CCNL Comparto ministeri 16 febbraio 1999, è censurata l’affermata equivalenza tra le mansioni svolte in concreto dal ricorrente e quelle della settima qualifica, a lui attribuita.

Il motivo è infondato.

Premesso che con la statuizione censurata il giudice di merito ha giustificato il rigetto della domanda diretta al pagamento di differenze retributive per mansioni superiori dall’1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999, occorre osservare che la sentenza ha affermato che le mansioni dello S. presso l’Ufficio provinciale metrico rientravano in quelle proprie della settima qualifica funzionale e che le mansioni poi ascritte alla posizione economica C1 erano sostanzialmente equivalenti a quelle della settima qualifica, dovendo assimilarsi all’attività di rilevanza esterna lo svolgimento da parte del personale inquadrato in C1 di funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante.

Il motivo in esame censura in particolare quest’ultima affermazione e la censura si riflette nel quesito dove si chiede a questa Corte di dire se sia vero che ai sensi dell’art. 13, comma 3 dell’allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, solo i dipendenti collocati in area C, posizioni C2 e superiori possono espletare funzioni di rilevanza esterna.

Ma la Corte di merito ha posto a base della decisione il rilievo che nell’organico dell’ufficio non vi era alcuna previsione di posti di qualifica superiore alla settima e che quelle dello S. non eccedevano quelle di tale qualifica. Ciò significa che non vi era stato da parte dello S., nell’ufficio, esercizio di mansioni di una qualifica superiore mancando appunto un posto in organico proprio di tale qualifica.

Il ricorrente addebita alla Corte di merito una "acrobatica ricerca dell’equivalenza fra la settima qualifica e la nuova posizione C1", ma non si avvede che tale equivalenza, come meglio si vedrà in seguito, è direttamente fissata dal contratto collettivo nazionale 16 febbraio 1999 nella tabella B. Quanto alla successiva considerazione sull’equivalenza tra lo svolgimento delle mansioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante e le attività di rilevanza esterna, si tratta di un’affermazione della quale è mutile saggiare la fondatezza, – pur dovendo qui rilevarsi che si tratta di compiti attributi in realtà non alla sola qualifica C1 ma a tutta l’area funzionale C – perchè una volta escluso che lo S. avesse svolto compiti eccedenti la 7^ qualifica, la corrispondenza fissata dal contratto determinava, oltre che dal punto di vista dell’inquadramento, anche dal punto di vista della valutazione delle mansioni l’assenza di attività proprie di una posizione economica superiore.

Con il secondo motivo previa denunzia di violazione e / o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 13 CCNL e all’allegato A allo stesso CCNL la sentenza impugnata è censurata per aver escluso che in relazione alle mansioni da loro svolte gli ispettori metrici titolari degli uffici dovessero essere inquadrati nella posizione economica C2.

Con il terzo motivo di ricorso, previa denunzia di omessa e/o insufficiente motivazione, la sentenza impugnata è censurata per avere ritenuto equivalenti le mansioni svolte dal ricorrente con quelle comprese nella posizione C1, senza tener conto delle mansioni dedotte e dimostrate in giudizio e senza riferimenti nè al contenuto proprio della ex 7^ qualifica funzionale nè ai possibili elementi comuni fra i compiti propri di tale qualifica e quelli previsti per la posizione C1 dell’allegato A al CCNL. Con il quarto motivo di ricorso, previa denunzia di falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, la sentenza è censurata per aver negato rilevanza alle mansioni effettivamente espletate dallo S. sino al dicembre 1999, confondendo il profilo della promozione automatica per espletamento di mansioni superiori con quello del giusto reinquadramento all’esito del mutamento del sistema classificatorio.

Con il quinto motivo di ricorso, previa denunzia di violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c., è censurata l’interpretazione data dalla Corte di merito alle pertinenti disposizioni del CCNL 16 febbraio 1999 ed alle tabelle A e B ad esso allegate.

Con il sesto motivo di ricorso, previa denunzia di omessa o, quanto meno, insufficiente e contraddittoria motivazione, la sentenza è censurata per aver dato rilievo ai meccanismi di riqualificazione verticale, non considerando, che essendo stato collocato in C1 solo tre giorni prima del suo trasferimento presso l’ente locale a tali meccanismi lo S. non avrebbe mai potuto avere accesso.

Con il settimo motivo di ricorso previa denunzia di violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, o, in subordine, omessa motivazione, la sentenza è censurata per non aver tenuto conto del principio di parità di trattamento, considerato che vicende analoghe avevano condotto all’inquadramento in una posizione economica C2 di altri direttori di uffici metrici.

I motivi dal secondo al settimo possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione. Essi sono infondati.

Questa Corte ha più volte affermato- e qui intende ribadire- che nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato, con la conseguenza che è legittimo il sistema di classificazione del personale ministeriale, operata dagli artt. 13 e 16 del c.c.n.l. del comparto ministeri del 16 febbraio 1999, in base alla ex qualifica funzionale e profilo professionale di appartenenza ed in relazione all’Area e posizione economica corrispondente sulla base di apposita tabella di corrispondenza.

(Cass. 29829/2008 che, nell’enunciare il principio, ha ritenuto la validità della collocazione in area B posizione economica 1 del personale già inquadrato nella soppressa 4^ qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza contrattuale).

Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo. (Cass. Sez. Un., 16038/2010 che nell’enunciare il principio, ha ritenuto la validità della collocazione in area B posizione economica 3 del personale già inquadrato nella soppressa 6^ qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il triennio 1998/2001; Cass. 19007/2010 che ha ritenuto la validità della collocazione, in sede di prima applicazione, in area C/1 degli ispettori del lavoro, già inquadrati nella soppressa 7^ qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza contrattuale contenuta nella contrattazione collettiva integrativa che prevedeva un percorso professionale di inserimento iniziale in area C/1, ed ha escluso che su tali disposizioni dovessero prevalere quelle della contrattazione nazionale, che invece contemplavano direttamente un inquadramento in area C/2).

E’ anche opportuno ricordare che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo, ma ha solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato. E’ conseguentemente nullo l’atto in deroga, anche "in melius", alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perchè viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies, dovendosi escludere che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva. (Cass.Sez. Un., 21744/2009).

Infine, deve esser richiamato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 impone di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 29829/2008; 5726/ 2009; 16504/2008; 16676/2008; Cass. S, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., Sez. un., 16038/2010).

Ciò premesso, deve osservarsi che il CCNL Comparto Ministeri stipulato il 16 febbraio 1999, nell’art. 13, dopo aver fissato le linee generali del nuovo sistema di classificazione personale, stabilisce al comma 4, per quanto qui di rilievo, che "ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica il profilo professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica come questa è confluita". Lo stesso CCNL nell’art. 16 prevede l’inserimento del personale in servizio alla data della sua entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione "con effetto automatico dalla stessa data mediante l’attribuzione dell’area e della posizione al suo interno secondo la tabella all. B) di corrispondenza".

Poichè non è contestato che gli ispettori degli uffici metrici provinciali del Ministero dell’industria fossero collocati nella 7^ qualifica funzionale, e poichè tale qualifica secondo la citata tabella di corrispondenza è stata collocata nella posizione economica C1 risulta infondata la censura concernente il denunziato sottoinquadramento di detta categoria di dipendenti e quelle, strettamente connesse, relative al presunto danno economico che tale sotto inquadramento avrebbe determinato ed al rivendicato reinquadramento per effetto del nuovo sistema classificatorio.

L’interpretazione data dalla Corte di merito all’art. 13 del C.C.N.L. ed alla tabella ad esso allegata è nella sostanza perfettamente conforme alla giurisprudenza richiamata dianzi, con conseguente infondatezza della censura formulata in proposito.

Il riferimento fatto dalla sentenza alla possibilità di progressioni verticali offerte dal nuovo sistema classificatorio, in sè peraltro assolutamente corretto, non ha un autonomo rilievo decisorio sicchè il relativo motivo di censura non è sorretto da alcuno specifico interesse.

Alla stregua della giurisprudenza sopra ricordata, con riguardo alla portata del principio di parità di trattamento, deve ritenersi infine infondata la censura di violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45.

Con l’ottavo motivo di ricorso previa denunzia di motivazione insufficiente la sentenza è censurata per aver ritenuto che del mancato riconoscimento di una qualifica superiore presso la camera di commercio non dovesse rispondere il Ministero dello sviluppo economico.

Il motivo risulta assorbito dal rigetto di quelli concernenti il denunziato sottoinquadramento.

Occorre infine dare atto che il ricorrente, per l’ipotesi di esito favorevole dell’impugnazione ed in vista di una decisione della causa nel merito, ha riprodotto i contenuti del suo appello incidentale per la parte concernente l’insufficiente misura del danno riconosciutogli dal primo giudice.

Su tali motivi, stante l’esito del ricorso, non occorre alcuna pronunzia.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza pronunzie sulle spese in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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