Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-01-2011, n. 537 Difensore civico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da F.R. avverso gli atti relativi alla procedura indetta dal Comune di Sant’Antimo per la nomina di difensore civico;

Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno ritenuto fondato sia il motivo volto a contestare la legittimità del provvedimento di esclusione adottato dai danni del ricorrente in ragione della mancata presentazione della relativa candidatura ad opera di almeno 1/10 dei consiglieri comunali o da duecento elettori, sia il motivo diretto a stigmatizzare la nomina del controinteressato P.P. nonostante il difetto del requisito dell’iscrizione nell’albo professionale dei Procuratori ed Avvocati da almeno dieci anni,

Rilevato che la sentenza appellata merita conferma alla stregua dei rilievi che seguono:

a)è infondata l’eccezione di tardività del ricorso originario in quanto le note del Segretario comunale del 20 marzo 2009, prot. n 6959 e 30 marzo 2009, prot. n. 7666, non hanno carattere provvedimentale e, in ogni caso, la lesione definitiva della sfera giuridica del ricorrente è derivata dall’adozione del provvedimento del Consiglio comunale che ha recepito l’avviso espresso dal Segretario comunale in merito all’incompletezza della documentazione allegata alla domanda originariamente presentata;

b) sia il dato letterale che l’argomento teleologico suffragano l’assunto sostenuto dal Primo Giudice secondo cui la mozione di accompagnamento presentata da un decimo dei consiglieri comunali non costituisce documento da allegare al momento della presentazione delle dichiarazioni di manifestazione di disponibilità da parte degli aspiranti, da farsi pervenire al protocollo dell’ente entro il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, in quanto non rientra tra i i documenti da allegare alla domanda, di cui alle lettere da a) ad e) dell’avviso, relativi ai requisiti di idoneità generale e tecnicoprofessionale e costituisce una manifestazione di gradimento da parte dell’organo rappresentativo dell’ente locale rispetto al candidato che abbia già acquisto tale qualifica per effetto della presentazione della domanda (si veda anche l’art. 42 dello Statuto che disciplina la procedura, ad iniziativa del Presidente del Consiglio comunale, ai fini della presentazione della candidatura fissando una tempistica che non è collegata all’avviso di gara ed alla presentazione della domanda bensì alla scadenza del difensore civico in carica ed alla data fissata per la convocazione del Consiglio comunale chiamato all’elezione);

c) è illegittima l’ammissione dell’appellante alla fase di votazione, stante il pacifico difetto in capo allo stesso del ragionevole requisito dell’iscrizione da almeno dieci anni nell’albo professionale degli avvocati e procuratori legali;

d)non è computabile il periodo di iscrizione nel diverso e meno qualificante albo dei praticanti procuratori legali in quanto la lex specialis, in attuazione della disciplina regolamentare, ricollega l’iscrizione nell’albo professionale alla già acquisita qualifica di avvocato (o, in passato, procuratore legale), e tanto in relazione all’esigenza di comprovare l’effettivo e sostanziale espletamento dell’attività professionale onde comprovare il possesso di comprovata competenza ed esperienza giuridicoamministrativa;

e)l’appellante non ha dimostrato la sussistenza dei puntuali e tassativi requisiti alternativi sanciti dall’art. 3 del regolamento del difensore civico e dall’avviso pubblico;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione mentre la mancata costituzione della parte appellata esime il Collegio dalla statuizione sulle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

respinge l "appello e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Nulla per le spese.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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