Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-01-2011, n. 536 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

parso per le parti;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con la sentenza di cui si chiede la revocazione la Sezione ha dichiarato l’irricevibilità per tardività dell’appello avverso la sentenza di prime cure muovendo dall’individuazione, quale dies a quo, quello della piena conoscenza desumibile dal ricorso per revocazione proposto avverso la medesima sentenza con ricorso n. n. 656/08;

Rilevato che i motivi di ricorso, incentrati sulla questione giuridica dell’applicabilità al processo amministrativo, anteriormente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, dell’art. 101, comma 2, del codice di procedura civile, non sono inquadrabili nelle tassative cause di revocazione richiamate dall’art. 28 della legge n. 1034/1971;

Ritenuto, infine,che la mancata costituzione delle parti intimate esimie il Collegio dalla statuizione sulle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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