Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-01-2011, n. 535 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso in appello risulta inammissibile in quanto non contiene specifiche censure all’indirizzo delle ragioni poste dal Tribunale di prime cure a fondamento della statuizione di inammissibilità del ricorso originario;

Ritenuto, in ogni caso, che detta statuizione risulta conforme alla condivisibile giurisprudenza amministrativa che considera inammissibile l’impugnazione del silenzio diniego opposto dall’amministrazione a fronte di istanza meramente reiterativa di una precedente istanza a fronte del quale sia già maturato un silenzio non opposto nel prescritto termine decadenziale (Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2010, n. 442);

Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

dichiara l’inammissibilità dell’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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