Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-02-2011, n. 4647 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio dep. il 14/12/2005, confermativa della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso del F.E. avverso avviso accertamento Irpef e irrogazione sanzioni per l’anno 1991.

I ricorrenti fondano il ricorso su due motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Deve preliminarmente essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate(Cass. SS.UU. n. 3116/2006, n. 3118/2006). Le relative spese possono giustamente compensarsi essendosi la superiore giurisprudenza consolidata dopo la proposizione del ricorso.

E’ di preliminare esame il secondo a motivo con cui si duole il ricorrente della violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR ritenuto validamente opposto il giudicato di una sentenza relativa ad altra annualità e senza la prova che fosse passata in giudicato. Non è chiaro dalla sentenza impugnata se la sentenza in questione, tra l’altro genericamente indicata, sia stata utilizzata nella sua forza di giudicato, e in tal caso il rilievo dell’Agenzia sarebbe perfettamente fondato in mancanza di prova del suo passaggio in cosa giudicata. La sentenza non da in alcun modo atto che la sentenza oggetto del giudizio era munita dell’attestazione del Cancelliere del passaggio in giudicato che è l’unico mezzo giuridico per dimostrane la definitività (Cass. n. 22883/2008, n. 11889/2007, n. 11483/2004).

In tali termini, l’accoglimento del motivo assorbirebbe l’ulteriore rilievo dell’ufficio che la sentenza si riferirebbe a diverse annate.

Nel caso invece, come appare più plausibile, che il richiamo a tale sentenza fosse solo valutativo (come si rileva dalla circostanza che nella sentenza impugnata si dice non "integrato" il carente avviso di accertamento con le scarne indicazioni dell’Ufficio in appello, affermazioni certo ultronee in caso di ritenuta preclusione da giudicato) la questione va ritenuta assorbita ed esaminata in seno al primo motivo e, in particolare, in relazione al dedotto vizio motivazionale.

Con questo motivo, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3 e art. 42 e "omessa insufficiente motivazione". In particolare, l’Ufficio sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, l’Ufficio non doveva sovrapporre all’attività istruttoria una propria, potendo fare riferimento alle indagini compiute da quest’ultima.

Il motivo è fondato.

Per quanto concerne il profilo della violazione e falsa applicazione di legge, questa Corte (Cass. n. 1236/2006) ha ritenuto che l’atto amministrativo finale di imposizione tributaria,il quale sia il risultato dell’esercizio di un potere frazionato anche in poteri istruttori attribuiti, in proprio o per delega ad altri uffici amministrativi, è legittimamente adottato – quando, munendosi – di un’adeguata motivazione, – faccia propri i risultati conseguiti nelle precedenti fasi procedimentali : tale principio è desumibile sia dalle norme generali sull’attività amministrativa poste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 (applicabili, salva la specialità, anche per il procedimento amministrativo tributario), alla stregua delle quali il titolare dei poteri di decisione non è tenuto a reiterare l’esercizio dei poteri, d’iniziativa e, soprattutto, istruttori, che hanno preparato la sua attività; sia dalle norme tributarie generali di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 12; sia, infine – per quanto concerne in particolare l’IVA – dalle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51 e 52 che, nel regolare minuziosamente la fase istruttoria del procedimento di accertamento prevedono che gli uffici IVA si avvalgano delle prestazioni cognitive di altri organi, di altre amministrazioni dello Stato e della Guardia di finanza. (Sulla base dell’enunciato principio, la S.C. ha, in quel caso, negato quindi validità all’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l’avviso di accertamento – nella specie, in materia di IVA – dovrebbe essere autonomo rispetto al processo verbale di constatazione, nel senso che l’Ufficio accertatore dovrebbe svolgere comunque, anche quando altri organi istruttori – nella specie, la Guardia di finanza -abbiano – compiuto attività preparatoria della sua decisione,un’ulteriore, autonoma e integratrice, attività istruttoria).

Da tale insegnamento, questo collegio non intende distaccarsi, non risultando validi argomenti contrari. Per quanto concerne il vizio motivazionale, la CTR, nel momento in cui affida la decisione ad un rinvio generico alla valutazione operata da alti giudici(come sopra s’è osservato, senza richiamo alla forza del giudicato) e afferma altrettanto genericamente non integrata la prova nel corso del giudizio, abdica al dovere fondamentale di spiegare le ragioni che hanno comportato il proprio convincimento, onde sussiste il vizio motivazionale in ordine al giudizio, di fatto, della idoneità dell’atto di portare a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria in relazione ai presupposti di fatto e stalle ragioni giuridiche che la giustificano (tra le altre, Cass. n. 15234/2001, n. 3861/2002, 15834/2006).

La sentenza, pertanto, deve essere cassata, con necessità di rinvio perchè si applichino i superiori principi e si motivi adeguatamente.

La CTR di rinvio provvedere anche sulle spese.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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