Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-12-2010) 27-01-2011, n. 3040 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l PM.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Trieste avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palmanova in data 18 dicembre 2009 con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.A. in ordine ai reati di ingiurie e tentate lesioni in danno di E.M.M. nonchè del figlio minore, commesso il (OMISSIS), perchè estinti per remissione di querela.

Deduce la violazione di legge.

Il reato di tentate lesioni era stato contestato come tentativo di lesioni mentre, a parere del ricorrente, avrebbe dovuto formare oggetto di contestazione anche l’aggravante ex art. 583 c.p. in quanto l’azione accertata era stata quella dell’avere, l’imputato, "puntato" con la propria autovettura il piccolo mentre giocava peraltro con un compagno.

Il reato cioè dovrebbe risultare di competenza del Tribunale e procedibile di ufficio.

Anche il reato di ingiurie dovrebbe subire la stessa valutazione perchè aggravato dalla finalità di discriminazione razziale.

Il ricorso è inammissibile.

Deve premettersi che, come anche in passato sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, la non corrispondenza tra fattispecie concreta ritenuta e previsione normativa contestata, affinchè si risolva in violazione di legge rilevante ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, occorre che sia manifesta e rilevabile ictu oculi: che attenga quindi alla erronea qualificazione giuridica del fatto e non ad una erronea valutazione di esso. Altrimenti non si avrebbe violazione di legge, ma semplice vizio di merito (vedi Rv.

145725).

Orbene, nel caso di specie, il PG lamenta la violazione di legge in relazione al caso sopra indicato, ma, a sostegno della censura, non evidenzia una manifesta difformità tra quanto dal giudice presupposto alla decisione finale e quanto nominalmente contestato.

La eventualità della contestazione delle due circostanze aggravanti menzionate nel ricorso, infatti, viene fatta discendere da un apprezzamento della fattispecie concreta che è il frutto di una alternativa ricostruzione dei fatti ad opera dell’impugnante e che non può farsi derivare ictu oculi dagli elementi di fatto evidenziati nel capo di imputazione.

Tale invero è la asserzione che l’imputato avrebbe avuto l’intenzione di procurare lesioni gravi o gravissime o che avrebbe offeso la altrui intimidazione con finalità di odio razziale, sulla base di una diversa lettura del carteggio processuale, in sè non passibile di vaglio da parte di questa Corte.

Non risulta d’altra parte articolata alcuna motivata censura sotto il profilo del vizio di motivazione rispetto ad emergenze in ipotesi rappresentate dalla accusa al giudice e erroneamente non considerate.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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