Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-02-2011, n. 4642 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tto.
Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 25.5.2007 è stato notificato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Grosseto un ricorso di S.G. – in proprio e quale erede di P.A. – per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 11.7.2006), che ha accolto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Grosseto n. 209/03/2001, che aveva integralmente accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di liquidazione notificato il 23.6.1999.

Il 10.7.2007 è stato notificato alla ricorrente il controricorso dell’Agenzia.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 12.1.2011, in cui il PG ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di liquidazione l’Ufficio aveva ripreso a tassazione ai fini INVIM (oltre alle irrogate sanzioni ed ad interessi, per un totale di L. 36.900.000) l’accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Grosseto, depositata il 21.2.1994, in ordine all’acquisto per usucapione della piena proprietà di un immobile situato in comune di (OMISSIS). La sentenza di primo grado, di accoglimento del ricorso proposto dalla parte contribuente, era stata impugnata dall’Agenzia ed era stata integralmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze, che aveva dichiarato legittimo l’avviso di liquidazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che – da una parte – doveva considerarsi inammissibile – perchè nuova – l’eccezione di decadenza dell’azione accertatrice proposta dalla parte appellata all’udienza di discussione del secondo grado di giudizio e – dal l’altra – doveva considerarsi fondata la censura di parte appellante in ordine al fatto che è la sentenza di accertamento dell’avvenuta usucapione a costituire il titolo per la trascrizione immobiliare, e perciò stesso il presupposto che legittima l’Ufficio a liquidare l’INVIM. Dalla data di registrazione della sentenza di accertamento dell’usucapione alla data di notifica dell’avviso di liquidazione erano trascorsi – d’altronde – meno dei cinque anni previsti dalla legge come termine di decadenza.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due distinti motivi d’impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con affermazione del conseguente principio di diritto per l’ipotesi di rinvio al giudice di merito, e con la condanna di parte avversaria al pagamento delle spese di lite.
Motivi della decisione

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: " Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: Falsa applicazione di una norma di diritto relativa al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2".

La parte ricorrente lamenta che il primo giudice abbia dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione di decadenza dell’Amministrazione dall’azione accertatrice, perchè domanda nuova ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 per quanto l’eccezione stessa fosse stata già proposta nel primo grado di giudizio, siccome emerge dalla sentenza di primo grado nella quale espressamente si accoglie l’eccezione preliminare afferente la tardiva notifica dell’avviso di liquidazione ("oltre il quinquennio dalla registrazione della sentenza").

La riproposizione in appello della medesima censura (sia pure con la specificazione che il termine di decadenza dovesse intendersi quello triennale anziechè quello quinquennale) non avrebbe quindi potuto essere considerata come formulazione di domanda nuova, poichè il tema d’indagine era già stato introdotto ne processo.

La censura si conclude con la formulazione del seguente quesito:

"verificazione che la Suprema Corte vorrà compiere in merito alla legittimità della sentenza nella parte in cui ha falsamente applicato l’art. 57, comma 1 del contenzioso tributario, erroneamente ritenendo censura di decadenza come nuovo oggetto in relazione alla violazione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2".

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Va a questo fine premesso che il giudice di appello ha separatamente affrontato e risolto la questione (decisa in prime cure a favore della tesi di parte contribuente) della tempestività dell’azione accertatrice da parte dell’Amministrazione, evidenziando che al momento della notifica dell’avviso di liquidazione erano trascorsi meno di cinque anni dalla data di registrazione della sentenza di accertamento dell’usucapione.

E perciò l’accertamento di inammissibilità della nuova eccezione di decadenza (che nella sentenza di appello si dice formulata dalla parte appellata "in sede di discussione in pubblica udienza" ed ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2) non può che essere riferito a tutt’altro oggetto rispetto a quello che si è dianzi evidenziato.

La parte ricorrente in questo grado di giudizio non esplicita però in alcun modo in che cosa consisterebbe l’eccezione di decadenza in relazione alla quale sarebbe stato commesso l’error in iudicando prospettato nel presente grado di giudizio (prospettazione che perciò non consente a questa Corte il diretto riesame degli atti di causa, al contrario di quanto sarebbe se il ricorrente avesse proposto una censura fondata su error in procedendo) ed imputato al giudice di secondo grado, nè come e dove detta eccezione sarebbe stata formulata e proposta, limitandosi a prospettare che detta eccezione concernerebbe un più breve termine, e cioè pari a tre anni. Ciò impedisce a questa Corte di valutare la fondatezza e la rilevanza dell’eccezione stessa, che è proposta appunto sotto il profilo di "falsa applicazione" delle norme legge menzionate in rubrica (sicchè implicherebbe pure l’indicazione di una diversa norma, in tesi correttamente applicabile), rispetto alle quali non è possibile verificare il rapporto di congruenza con la censura.

6. Il secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: " Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: Omessa motivazione della sentenza circa un fatto controverso decisivo per il giudizio in merito alla individuazione del momento impositivo della sentenza dichiarativa dell’usucapione".

La parte ricorrente lamenta che il giudice d’appello non ha tenuto in debito conto la particolarità del caso sottopostogli, e cioè la circostanza che – avendo la sentenza di accertamento dell’usucapione mera efficacia dichiarativa – gli effetti giuridici della stessa devono ricondursi "al momento in cui il diritto in questione … si è maturato, con il possesso ininterrotto nel tempo per il ventennio per legge richiesto (1968-1988)". Poichè peraltro l’usucapione è stata sottoposta al campo applicativo dell’INVIM solo dal 2 marzo 1989 ("data in cui è intervenuto il D.L. n. 69 convertito con L. 27 aprile 1989, n. 154") doveva considerarsi erroneo il riferimento alla tassabilità della sentenza depositata nel 1994.

Il motivo è inammissibile, alla stregua della sua formulazione di "omessa motivazione".

La parte ricorrente infatti, sotto la veste della censura di omessa considerazione di un fatto decisivo, intende in concreto sottoporre a critica la modalità di governo della disciplina di legge che ha indotto il giudice di appello ad identificare nella sentenza passata in giudicato (anzicchè nel fatto storico dell’acquisto a titolo originario) il titolo per la conseguente trascrizione immobiliare e perciò stesso il presupposto di applicazione dell’INVIM. Ricostruendo sotto diversa visuale la fattispecie concreta (e sull’asserito presupposto della natura dichiarativa della sentenza di accertamento dell’usucapione) la parte ricorrente introduce infatti il tema della corretta applicazione della D.L. n. 69 del 1989 (convertito con L. 27 aprile 1989, n. 154) a fattispecie asseritamente antecedente alla sua vigenza.

Ma questa Corte ha avuto modo in numerose occasioni (per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5271 del 12/04/2002) di evidenziare che:"E’ inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con il quale la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, anche nel senso di applicazione di una norma a preferenza di un’altra, venga denunziata come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione".

Non resta che ritenere che il ricorso per cassazione proposto dalla parte contribuente non può essere accolto, fondato com’è su inammissibili motivi di censura.

La regolazione delle spese di lite è informata al criterio della soccombenza.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese generali se dovute ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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