Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-01-2011, n. 524 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente di primo grado, dipendente della Provincia di Padova, chiedeva alla Azienda Ussl n. 16 di Padova di accedere ed estrarre copia dei documenti contenuti nel suo fascicolo relativo ad una visita di idoneità al servizio,richiesta dalla stessa amministrazione provinciale, alla quale avrebbe dovuto sottoporsi.

In occasione di tale accesso lo stesso notava la presenza di quattro fogli, esclusi dall’accesso, contenenti interrogazioni su ingressi, ricoveri, interventi in ospedale e case di cura, sospensione della patente e visite fiscali che lo riguardavano.

Proponeva, allora, ulteriore istanza di accesso con richiesta di rilascio di copia autentica dei documenti in questione che veniva respinta dall’Asl 16 di Padova sul presupposto che trattavasi di fotocopie di documenti trasmessi dalla Provincia, che non avrebbero potuto essere oggetto di autenticazione.

Il ricorrente proponeva gravame sostenendo il proprio diritto all’accesso anche rispetto a tali atti sulla base dell’interesse volto a tutelare il corretto uso dei suoi dati sensibili da parte dell’amministrazione.

2. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto il diritto di accesso non sarebbe stato limitato dal mancato rilascio di tali ulteriori documenti e che, comunque, non era stata espressa alcuna valutazione sul ricorrente, non essendo stato, lo stesso, sottoposto a visita medica.

3. Con l’appello in esame si sostiene l’irrilevanza del mancato svolgimento della visita medica e si ribadisce la legittimità dell’accesso a tutti gli atti del fascicolo, anche se appartenenti ad altra amministrazione, atteso che la domanda aveva ad oggetto la copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo e non degli originali.

4. Con decisione interlocutoria n.5957 del 26 agosto 2010, questa Sezione, rilevato che ai sensi dell’art. 6, comma 2 d.P.R. n. 184 del 2006 "la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato", ritenuto non adempiuto l’obbligo di legge, ha ordinato all’appellante l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Padova, detentrice degli originali degli atti rinvenuti nel fascicolo della ASL.

5. L’appellante ha eseguito l’incombente, all’esito del quale la Provincia di Padova si è costituita affermando che gli originali delle lettere trasmesse all’Azienda dovevano rinvenirsi nel fascicolo sanitario in possesso di questa e che l’appellante ha comunque già ottenuto copia dei documenti. Chiede il rigetto del ricorso, in subordine dichiarandosi disponibile, in caso di istanza nei suoi confronti, a fornire copia conforme all’originale degli atti in suo possesso.

Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato discusso ed il Collegio se ne è riservata la decisione.

6. La controversia nasce dalla richiesta dell’appellante di accedere all’intero fascicolo sanitario esistente presso la ASL n.16 di Padova in vista della visita medico collegiale – poi non effettuata – richiesta dalla amministrazione provinciale di cui era, all’epoca, dipendente, per l’accertamento dell’idoneità al servizio.

In occasione dell’esercizio del diritto di accesso alla suddetta documentazione, il ricorrente notava nel fascicolo la presenza di alcuni documenti sottratti all’ostensione. Richiedeva, quindi, di potervi accedere per verificare l’avvenuta acquisizione di dati sensibili (attinenti a ricoveri, interventi e cure presso case di cura) senza la sua autorizzazione. Alla richiesta, la ASL opponeva un diniego, affermando che il fascicolo originale era presso l’amministrazione provinciale, che la documentazione medica inviata dall’amministrazione provinciale era in fotocopia e che solo questa avrebbe potuto corrispondere alla richiesta.

L’amministrazione provinciale, chiamata in giudizio a seguito di integrazione del contraddittorio disposta con decisione interlocutoria n.5957/2010, afferma che il fascicolo sanitario è in possesso dell’Azienda Sanitaria di Padova, che in esso sono contenuti gli originali delle lettere inviate dalla Provincia alla ASL e che il ricorrente ha già ottenuto copia degli allegati alla nota 18.9.2008 della ASL e le stampe delle videate a computer.

7. In via preliminare, il Collegio ritiene di respingere l’eccezione di inammissibilità dell’appello, avendo l’appellante chiaramente esposto i motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado, attinenti alla violazione della normativa sul diritto di accesso in relazione all’interesse alla salvaguardia della riservatezza di dati sensibili riguardanti la propria salute.

8. Quanto all’ammissibilità del ricorso di primo grado, si ritiene che l’interesse fatto valere dall’appellante all’integrità del diritto alla riservatezza, tutelato dalle disposizioni del decreto legislativo n.196 del 2003, è sufficiente a radicare la legittimazione all’accesso in base all’art. 22 L. n. 241 del 1990 che, secondo consolidati principi, non corrisponde ad un interesse diffuso al buon andamento della pubblica amministrazione, ma deve consistere in una situazione giuridicamente tutelata concreta e sostanziale, anche se non configurabile alla stregua di interesse legittimo o diritto soggettivo(ex multis, Cons. St. Sez. IV, 28.9.2010, n. 7183, Cons. Stato Sez. V, 17092010, n. 6945).

Nella specie, non può negarsi che l’accesso è collegato all’esigenza, da parte dell’interessato, di conoscere tutta la documentazione facente parte del fascicolo per verificare se sussista una lesione della propria sfera giuridica sotto il profilo della violazione della riservatezza tale da poter rendere necessaria la tutela nella sede opportuna per la salvaguardia delle proprie posizioni giuridiche. Né possono assumere rilievo, in quanto estranei all’oggetto del presente giudizio, gli argomenti della ASSL tendenti a negare qualsiasi violazione del diritto alla riservatezza.

Trattandosi di interesse alla verifica del trattamento di dati sensibili da parte dell’amministrazione sanitaria indipendentemente dallo svolgimento della visita medico collegiale, la mancata effettuazione della visita è ininfluente ai fini della sussistenza dell’interesse legittimante all’esercizio del diritto all’accesso, che nella specie non può porsi in dubbio.

9. Né assume rilievo l’ulteriore istanza di accesso in data 19.3.2009, in quanto, come riconosciuto dalla stessa ASSL, attinente a documentazione diversa da quella contenuta nel fascicolo sanitario.

10. In ordine all’avvenuta evasione della richiesta di accesso, che il Tar ha giudicato completa ed integrale, tale da provocare l’inammissibilità del ricorso, occorre considerare che, a tenore della nota di risposta della Asl n. 16 prot. N. 107102 del 27.10.2008, emerge la presenza di "tutti gli atti che riguardano la S.V." nel fascicolo originale in possesso dell’amministrazione provinciale cui la ASL indirizza il ricorrente ai fini dell’esercizio del diritto di accesso e nei confronti della quale è stato integrato il contraddittorio.

Se ne ricava che, oltre agli atti resi ostensibili, presso l’amministrazione provinciale vi sarebbero ulteriori atti di interesse dell’appellante.

L’amministrazione provinciale, dal canto suo, nel far notare che il fascicolo sanitario è detenuto dalla competente ASL, che gli originali delle note dirette alla ASL sono in possesso di quest’ultima e che comunque l’appellante avrebbe già ottenuto copia degli allegati alla nota del 18.9.2008 (dato questo non minimamente contestato dall’interessato e risultante per tabulas), si dichiara comunque disponibile a fornire copia conforme degli atti originali di cui è in possesso.

Poichè il diritto all’esibizione, data l’ampia formulazione dell’art. 22 l.n. 241 del 1990, non consente di limitare l’accesso ad alcuni atti a giudizio dell’amministrazione e può essere rivolto alla verifica dei documenti nella loro completezza, il Collegio considera da riconoscere il diritto di accesso dell’appellante in relazione a tutti i documenti – posseduti in originale o in copia, con esclusione di autenticazione nel caso di questi ultimi – facenti parte del fascicolo sanitario del richiedente, sia per la parte che si trovi nella disponibilità della ASL, sia per la parte che si trovi in possesso dell’amministrazione provinciale, ad eccezione di quelli già resi accessibili.

11. In conclusione, l’appello va accolto.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della ASSL n. 16 di Padova nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello ed, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso di primo grado. Ordina alla Assl n. 16 di Padova ed all’Amministrazione provinciale di Padova di rilasciare, mediante estrazione di copia, la documentazione,rispettivamente in proprio possesso, contenuta nel fascicolo sanitario dell’appellante entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Condanna la ASSL n. 16 di Padova al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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