Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-01-2011, n. 522 Edilizia popolare ed economica Matrimonio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

i coniugi ricorrenti, proprietari di un alloggio di edilizia agevolata acquistato con contributo della Regione Toscana, hanno impugnato in primo grado il decreto con cui la regione ha disposto la revoca del contributo sulla base dell’esito negativo della procedura di verifica del possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso al contributo pubblico predetto.

Rilevato che i provvedimenti gravati sono motivati in ragione della circostanza che, in sede di rogito per l’acquisto dell’immobile, sarebbe intervenuto come coacquirente anche M.V. (che nel frattempo si era coniugato con l’originaria beneficiaria M.C.), ovvero soggetto diverso all’originario istante e beneficiario del contributo, con conseguente modificazione del nucleo familiare originariamente preso in considerazione;

Ritenuto che l’appello proposto avverso la sentenza di reiezione del ricorso originario merita accoglimento alla stregua dei seguenti rilievi, già condivisi dalla Sezione in un recente precedente reso su fattispecie analoga (Cons. Stato, V, n. 7216/2010):

a) in base alla procedura in questione, il possesso dei requisiti soggettivi occorrenti per la concessione del contributo andava verificato alla data del luglio del 2000;

b) la beneficiaria del contributo, M.C., possedeva i requisiti a tale data e la conseguente assegnazione del contributo non è stata condizionata al mantenimento dei requisiti ad una data successiva, o per un determinato periodo temporale o fino alla stipula del contratto definitivo di acquisto;

c) il fatto sopravvenuto del matrimonio tra i ricorrenti, con conseguente modificazione del nucleo familiare originario, non è pertanto elemento idoneo ad incidere sulla sussistenza dei requisiti soggettivi;

d) non è condivisibile neanche l’assunto secondo cui la partecipazione al rogito del coniuge dell’originario istante avrebbe condotto all’inammissibile aggiunta di un beneficiario diverso ed ulteriore rispetto a quello originario, posto che detta partecipazione assume una valenza meramente ricognitiva, in termini di rafforzamento probatorio, dell’ingresso del compendio nella comunione legare derivante dal regime legale imperativo stabilito dall’art. 177 c.c. in assenza delle cause di esclusione sancite tassativamente dall’art. 179 c.c.;

e) in definitiva, l’applicazione del regime legale della comunione a seguito di matrimonio contratto in epoca successiva al momento rilevante per la valutazione dei requisiti soggettivi di accesso, non costituisce quindi modificazione rilevante del nucleo familiare o modificazione inammissibile dei beneficiari del contributo in quanto, alla stregua delle considerazioni svolte, il beneficiario diretto si identifica nel solo istante originario anche se gli effetti favorevoli si riverberano pro quota a favore del coniuge in ragione del richiamato regime legale;

Ritenuto di dover, invece, respingere la domanda di risarcimento del danno, non avendo i ricorrenti fornito alcun elemento di prova in ordine ad un asserito danno ed essendo la presente pronuncia idonea ad evitare loro ogni pregiudizio;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere in parte il ricorso in appello, con conseguente riforma dell’impugnata sentenza;

Ritenuto, infine, di dover compensare per metà le spese del giudizio, tenuto conto della soccombenza sulla domanda di risarcimento, condannando per la restante metà la Regione alla rifusione in favore dei ricorrenti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie in parte il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso proposto in primo grado, annullando i provvedimenti impugnati e respingendo la domanda di risarcimento del danno.

Compensa per metà tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, condannando la Regione alla rifusione, in favore dei ricorrenti, della restante metà delle spese liquidate nella somma di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P.;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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