Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-01-2011, n. 511 Diritto sanitario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la struttura sanitaria ricorrente, accreditata con DRG n. 2591 del 19.12.2000, ha impugnato in primo grado la nota del direttore generale della AUSL con cui è stato richiesto il rimborso delle somme pagate per prestazioni eccedenti la capacità operativa stabilita con l’accreditamento;

che il Tar per il Lazio con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

che l’interessata propone appello sul rilievo che la controversia non riguarderebbe il pagamento delle prestazioni rese ma l’abilitazione della casa di cura a rendere le prestazioni e l’illegittimo abbattimento del numero di posti per i quali avrebbe dovuto essere abilitata;

che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il giudizio non verte sul provvedimento di accreditamento, bensì sulla richiesta di restituzione delle somme relative a prestazioni indebitamente corrisposte in eccesso ai limiti dell’accreditamento;

che, per giurisprudenza consolidata (ex multis, Cons. St. sez. V, 10.2.2010, n. 649; 16.2.2010, n. 866), sussiste una posizione di interesse legittimo a fronte dell’esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria espresso attraverso la fissazione della capacità operativa della struttura, mentre sussiste una posizione di diritto soggettivo, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/1994, azionabile esclusivamente dinanzi al giudice ordinario, relativamente alle controversie riguardanti diritti patrimoniali per il riconoscimento di prestazioni rese in eccedenza rispetto ai limiti massimi predeterminati per ciascuna struttura;

che, pertanto, avuto riguardo alla posizione giuridica di diritto soggettivo dell’appellante incisa dalla nota di richiesta di rimborso, con cui l’amministrazione si è limitata a dare esecuzione al rapporto convenzionale in modo strettamente vincolato al numero delle prestazioni già riconosciute come ammissibili al rimborso, deve riconoscersi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l’appellante al pagamento in favore della Azienda Sanitaria Usl Rm/B delle spese di giudizio liquidate in euro 5.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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