Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-02-2011, n. 4631 Atti e contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con quattro separati ricorsi alla commissione tributaria di primo grado di Roma il fallimento della società Master Carni srl impugnava altrettanti avvisi di rettifica e liquidazione che l’ufficio del registro aveva fatto notificare per il recupero delle maggiori imposte di registro e Invim, interessi e soprattasse, dovuti a seguito della elevazione del valore finale di un supermercato, venduto nel mese di gennaio 1998. Con l’opposizione la contribuente contestava la regolarità della notifica e la validità di quegli atti per difetto di motivazione, nonchè la debenza di quanto preteso dall’amministrazione.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva l’infondatezza dei ricorsi. La commissione adita, riunitili li accoglieva. Avverso tale pronuncia l’agenzia interponeva appello principale, come la contribuente proponeva quello incidentale, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale rigettava il primo e accoglieva il secondo, osservando che l’amministrazione era incorsa in decadenza circa la protesa azionata.

Contro questa decisione il Ministero e l’agenzia hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre la Master Carni non ha svolto alcuna difesa.

I ricorrenti hanno depositato alcuni atti.
Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevato che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello; pertanto il ricorso proposto anche da esso va dichiarato inammissibile.

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il relativo rapporto si svolgeva soltanto nei confronti dell’agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1.1.2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero dello finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale era solamente l’agenzia delle entrate. Pertanto il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (V. pure Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

1) Col primo motivo la ricorrente agenzia deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che la questione attinente alla decadenza dell’amministrazione non era stata devoluta con l’appello incidentale, e perciò essa ha pronunciato con estrapetizione, non avvedendosi che si era formato il giudicato interno sul punto.

Il motivo è fondato. Invero, come è dato desumere dagli atti, passibili di esame anche in questa sede di legittimità, trattandosi di violazione di norma processuale, con l’atto introduttivo la contribuente non aveva dedotto decadenza dell’ufficio dal potere di rettifica e liquidazione per preteso decorso del termine biennale.

Nè alcuna pronuncia al riguardo era stata emessa dal giudico di prime cure. Peraltro il fallimento della Master Carni non aveva addotto alcuna doglianza in ordine alla presunta decadenza dell’amministrazione con l’appello incidentale. Pertanto la pronuncia sul punto da parte della CTR costituisce vizio di estrapetizione, che comporta la nullità della sentenza in proposito, atteso che su di esso si era formato il giudicato interno.

2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di legge, e precisamente dell’art. 156 c.p.c., poichè gli atti impositivi erano stati notificati al curatore fallimentare, raggiungendo quindi lo scopo cui erano destinati, con la conseguenza che ogni eventuale preteso vizio sarebbe stato sanato.

Il giudice di appello rilevava che gli atti impositivi in realta erano stati notificati direttamente al curatore del fallimento in tale qualità, anche se non nella sede della società incisa, e ciò non comportava alcun vizio, dal momento che essi avevano raggiunto in tal modo lo scopo. Dunque in realtà la doglianza in questione ha connotati di carenza di interesse, atteso che persino io stesso giudice di appello statuiva in senso conforme all’intento dell’a.f..

Infatti si trattava del legale rappresentante della contribuente, ancorchè nella situazione fallimentare, il quale li aveva ricevuti in tale qualità. Del resto poi – "ad abundantiam" – va considerato che notoriamente in caso di nullità (provocata, da qualunque vizio) della notifica degli avvisi di accertamento e simili, trovano applicazione, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare, con effetto "ex tunc", la nullità della notificazione di tali atti per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ. (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 15554 del 02/07/2009, n. 9697 del 10/05/2005).

Ne deriva che il ricorso va accolto, per quanto di ragione, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principi di diritto.

Quanto alle spese di questo giudizio nel rapporto col Ministero, sussistono giusti motivi per compensarle, mentre in quello con l’agenzia, anche per i gradi di merito, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, e compensa le relative spese; accoglie quello dell’agenzia; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le altre spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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