Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-01-2011, n. 97 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Viene in discussione il ricorso per l’ottemperanza del decreto del Presidente della Regione in epigrafe per il riconoscimento del diritto al calcolo degli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 5, c. 1, 4 e 6 della L.R. n. 19/1991 e dell’art. 8 D.P.R. 30 gennaio 1993, negli aumenti periodici ed il pagamento delle consequenziali differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Sull’ammissibilità di siffatto rimedio (su cui l’Avvocatura ha formulato apposita eccezione) questo Consiglio si è più volte pronunciato con argomentazioni alle quali si rimanda e che vengono interamente recepite dal Collegio (cfr. ex plurimis: C.G.A. 19 ottobre 2005 n. 645, 28 aprile 2008 n. 379 e 19 gennaio 2010, n. 8).

2) Nella specie, il ricorrente si duole della mancata esecuzione del predetto decreto e, in particolare, della incidenza negativa che potrebbe avere nella esecuzione del medesimo, la Circolare presidenziale n. prot. 25858 del 9.2.2006, con la quale si dispone di applicare la prescrizione quinquennale ai ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda. A suo avviso, nel caso specifico, la prescrizione sarebbe inapplicabile, poiché l’Amministrazione nella fase decisoria del ricorso straordinario non ha eccepito l’avvenuta prescrizione.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, sostiene, invece, che la stessa ha l’obbligo di eccepire anche in fase di esecuzione l’avvenuta prescrizione dei crediti azionati, stante il noto principio della irrinunciabilità della prescrizione ex art. 3 D.Lgs. n. 295/1939, stabilito proprio con riferimento ai crediti aventi causa nel rapporto di pubblico impiego.

Il problema che il Collegio è chiamato a risolvere è proprio quello della applicabilità o meno alla fattispecie in esame della anzidetta prescrizione, in assenza di una specifica eccezione formulata dall’Amministrazione in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione.

3) Al riguardo, osserva il Collegio che – considerata la perentorietà del testo dell’art. 345 c.p.c. – tale eccezione non possa essere proposta per la prima volta in sede di giudizio di ottemperanza, dovendo applicarsi il principio secondo cui la decisione straordinaria copre il dedotto e il deducibile, con le conseguenti preclusioni processuali.

Conclusivamente, il ricorso va accolto e devesi dichiarare l’obbligo dell’intimata Amministrazione di dare esecuzione al D.P.R.S. n. 882 del 28 settembre 2006, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inerzia, va disposta, fin d’ora, la nomina di un commissario ad acta per la piena esecuzione della decisione in esame nella persona dell’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica o funzionario dal medesimo delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese possono compensarsi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso in epigrafe e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al D.P.R.S. n. 882 del 28 settembre 2006, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inerzia, nomina, fin d’ora, commissario ad acta per lo svolgimento degli incombenti di cui in motivazione, l’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica o funzionario dal medesimo delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 14 luglio 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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