Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-02-2011, n. 4628 Detrazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Analisi Cliniche "Alessandria" s.r.l. presentava istanza nel 2002 alla Agenzia della Entrate di Roma di rimborso dell’IVA versata nell’anno 2000, sostenendo che, svolgendo una attività di ricovero e cura ospedaliera esente da IVA, non era stato nella condizione di detrarre la imposta versata in relazione agli acquisti di beni destinati all’esercizio della attività esente per gli anni di riferimento, laddove gli acquisti in questione dovevano ritenersi esenti da imposta ai sensi della direttiva CEE n. 77/338, immediatamente applicabile e prevalente sulla normativa interna allo Stato.

Avverso il silenzio rifiuto sulla istanza presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che lo accoglieva.

Proponeva appello la Agenzia e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 143/5/06 in data 30-3-06 depositata in data 5-6-2006 lo respingeva confermando la diretta applicazione della direttiva nell’ordinamento interno italiano.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia con due motivi.

Resiste la contribuente con controricorso.
Motivi della decisione

La Agenzia con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13, parte B9, lett. c) della direttiva n. 73/3888/CEE, nonchè dei principi di cui alla sentenza della Corte di Giustizia 25- 6-1997, (emessa in causa C/45/95) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che direttiva anche ove ritenuta direttamente applicabile, non ha il contenuto precettivo invocato dalla parte privata e ritenuto esistente dalla Commissione Regionale.

Infatti la direttiva deve applicarsi nel senso che la dizione del citato art. 13 della direttiva ("forniture di beni destinate esclusivamente ad una attività esentata …) concerne non già gli acquisti di beni destinati direttamente alla attività esente (nella specie, ospedaliera o parificata) ma la rivendita degli stessi beni, successivamente, a terzi.

Cita a sostegno la ordinanza 6-7-2006 della Corte di Giustizia della Comunità Europea eformula conseguente quesito di diritto.

Con il secondo, in via subordinata,deduce violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 1, e art. 18, comma 1, e dell’art. 2033 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene che la società in quanto cessionario è carente di legittimazione a richiedere alla Amministrazione il rimborso dell’IVA dalla stessa versata al cedente a titolo di rivalsa, in quanto per il principio di non interferenza dei rapporti tra Amministrazione, cedente e cessionario in materia di Iva la istanza di rimborso da parte del cessionario deve essere diretta esclusivamente nei confronti del cedente, il quale solo, nella qualità di soggetto passivo di imposta, è legittimato nei confronti della Amministrazione.

Formula conseguente principio di diritto.

La società in controricorso sostiene la infondatezza delle argomentazioni della Amministrazione, ed in particolare sostiene la inammissibilità in quanto questione nuova, del primo motivo enunciato dalla Agenzia.

Il rilevo è infondato, in quanto il tema introdotto con il ricorso per cassazione concerne una questione di puro diritto concernente il contenuto precettivo della norma ritenuta applicabile, pertanto rilevabile non solo ad istanza di parte ma anche di Ufficio in ogni grado del procedimento.

Il motivo è fondato.

Infatti, come osservato dalla Agenzia – il precetto contenuto nella direttiva in parola non è quello inteso dalla ricorrente.

In tema di IVA, la prima parte dell’art. 13, parte B), lett. e) della direttiva del consiglio del 17 maggio 1977, n, 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri in tema di IVA, è stata interpretata dalla Corte di Giustizia CEE con ordinanza del 6-7-2006, nella cause riunite C-18/05 e C-55/05, nel senso che la esenzione in essa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di una attività esentata in forza dei detto articolo, in quanto la imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell’acquisto iniziale di detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione. Nel caso in questione, la detrazione non è possibile in quanto l’acquirente dei beni destina i medesimi all’esercizio di una attività per sua natura non assoggettabile ad IVA. Pertanto la rivendita degli stessi beni da parte del soggetto esente darebbe luogo ad una doppia imposizione, avendo già scontato l’IVA nella fase precedente, senza diritto a detrazione.

Secondo tale interpretazione autentica, quindi, il diritto alla esenzione dall’Iva sugli acquisti non sussiste.

In realtà, come osservato dalla Amministrazione, la interpretazione data dalla ricorrente, fondata sulla struttura letterale del testo della direttiva in lingua italiana, non trova riscontro nelle versioni nella lingua degli altri stati membri, in cui è inequivoco il riferimento al passato di dette forniture di beni.

D’altro canto, ove fosse applicata una esenzione dall’IVA sugli acquisti da parte del soggetto esentato dalla imposta in relazione alla attività espletata, non vi sarebbe alcuna doppia imposizione in caso di rivendita degli stessi beni.

Tale opinamento è conforme ad un orientamento ormai consolidato di questa Corte (v. Cass. Sez. Un. nn. 27207 del 2009; Cass. n. 9107 del 2009).

Il secondo motivo è assorbito.

Il ricorso deve quindi essere accolto, la sentenza cassata, e non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso introduttivo della contribuente.

Attesa la particolare natura della controversia, definita da opinamenti giurisprudenziali recenti si ritiene di compensare tra le parti le spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa in relazione la motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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