Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-02-2011, n. 4624 Imposta reddito persone fisiche; Imposta locale sui redditi – ILOR

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricevuto, il 9 novembre 1982, avviso di accertamento Irpef ed Ilor per gli anni 1975/1981, R.R. lo impugnò, ma presentò anche, in data 5 dicembre 1982, dichiarazione integrativa ai sensi del D.L. n. 429 del 1982. Iscritte a ruolo le somme dovute in base alla dichiarazione, impugnò la cartella di pagamento sul rilievo che ravviso di accertamento era stato annullato a seguito della sentenza 175/86 della Corte Costituzionale, in quanto notificato in pendenza del termine utile ad avvalersi del condono. Il ricorso fu accolto in primo grado, ma respinto in appello. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTC che ha confermato la decisione di secondo grado. L’Ufficio resiste con controricorso.
Motivi della decisione

La Commissione Tributaria Centrale ha ritenuto che "la presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione integrativa ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, artt. 14 e 15 produce gli effetti di cui all’art. 16 dello stesso D.L. nei confronti dei periodi d’imposta per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento ancorchè impugnati. Infatti il ripetuto D.L. n. 429 del 1982, art. 32 stabilisce la irrevocabilità della dichiarazione integrativa presentata e l’acquisizione all’erario a titolo definitivo delle imposte o delle maggiori imposte che ne risultano".

Col ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 429 del 1982, art. 32. Si osserva che la dichiarazione integrativa era stata presentata ai sensi dell’art. 16 del testo normativo, dunque specificamente rivolta all’annullamento dell’avviso; che ne costituiva presupposto necessario. Venuto meno quest’ultimo, non potrebbe non considerarsi la nullità della stessa dichiarazione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 32 richiamato dalla sentenza impugnata.

Il motivo difetta di autosufficienza. La valutazione della doglianza comporta la conoscenza dei termini della dichiarazione integrativa e dell’accertamento, dei motivi del ricorso col quale è stato impugnato e della motivazione della sentenza che lo ha annullato, nonchè dei presupposti menzionati nella iscrizione a ruolo contestata. Il ricorso manca di indicare sia gli estremi che il contenuto minimo degli atti che pone a fondamento della domanda. E’ dunque inammissibile.

Le spese di giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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