Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-01-2011, n. 90 Esercito;

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to in diritto quanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il TAR ha accolto il ricorso proposto dal sig. Sa.Ga., militare della Guardia di Finanza con grado di "Appuntato scelto" avverso il mancato riconoscimento del rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo in occasione di un processo svoltosi dinanzi al Tribunale Militare di Palermo.

Il processo conclusosi con l’assoluzione dell’imputato con la formula "perché il fatto non sussiste "era stato promosso con l’imputazione di "insubordinazione con ingiuria aggravata".

Il TAR ha ravvisato la violazione dell’art. 18 D.L. n. 67/1997 convertito in L. n. 135/1997, ritenendo sussistesse il collegamento di "occasionalità necessaria" tra l’agire del soggetto sottoposto a giudizio e l’attività espletata nell’interesse dell’Amministrazione, essendosi trattato di uno screzio tra commilitoni sulle modalità di verbalizzazione di un rapporto di servizio. Su questa base ha accolto il ricorso.

La sentenza è stata impugnata dall’Amministrazione innanzi a questo Consiglio.

Il resistente si è costituito in giudizio con memoria.

L’appellante – dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali in ordine al "collegamento qualificato" e non meramente "occasionale" che deve esistere tra l’agire del dipendente pubblico e l’interesse dell’Amministrazione ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso – conclude nel senso che, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per la concessione del beneficio.

Il resistente viceversa nell’apposita "Memoria di costituzione e difesa" chiede il rigetto dell’appello col favore delle spese.

Questo Consiglio ritiene condivisibile l’argomentazione dell’appellante, poiché le espressioni rivolte dal sig. Ga. al Brig. Costanza "tu sei un cretino" risultate in sede giudiziale – ancorché insufficienti per qualificare il fatto come "reato" – costituiscono, già secondo i canoni della buona convivenza (universalmente accettati), una condotta sconveniente e offensiva, che in presenza di un rapporto di servizio, diventa massimamente riprovevole e, quindi, non può assolutamente essere ritenuta irrilevante e consentire erogazione di somme in favore del soggetto autore di ingiurie.

Per la considerazione che precede, questo Consiglio ritiene che l’appello sia fondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto annulla la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 29 giugno 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Paolo D’Angelo, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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