Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-02-2011, n. 4621 Revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Per l’anno 1988, l’Ufficio II.DD. di Caserta accertò il reddito imponibile di B.M. ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4. Il contribuente impugnò l’avviso. La CTP di Santa Maria Capua Vetere respinse il ricorso. Il B. appellò la decisione oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. sul rilievo che non aveva avuto tempestiva notizia dell’udienza di discussione della causa nè della sentenza emessa, per nullità delle notificazioni dei relativi avvisi. L’appello fu respinto. Il contribuente domandò la revocazione della sentenza d’appello. Anche questa domanda fu respinta. E’ domandata in questa sede la cassazione di questa ultima pronuncia. L’Agenzia delle Entrate non si è difesa.
Motivi della decisione

La CTR ha rilevato che "il contribuente ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza … ritenendola affetta da errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa". Ha poi osservato che "l’avanzata richiesta non si inquadra in nessuna delle ipotesi normative che consentono la revocazione di una sentenza essendo esperibile,nel caso di specie, unicamente il ricorso per Cassazione".

Col ricorso si deduce nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione.

La corte non è in grado di valutare la fondatezza della doglianza, nè l’interesse del ricorrente alla pronuncia che invoca, perchè nel ricorso manca ogni indicazione del motivo per il quale era stata chiesta la revocazione.

Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese perchè l’Amministrazione non si è difesa.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *