Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-11-2010) 27-01-2011, n. 2976

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16.10.2008 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 4.6.2007.

Il C.V. veniva condannato per ricettazione continuata di due assegni di provenienza illecita; veniva già in primo grado dichiarato non doversi procedere in ordine alle truffe perpetrate attraverso la consegna dei due titoli per essere reato estinto per intervenuta prescrizione.

La Corte territoriale riteneva provata la responsabilità del ricorrente alla stregua del riconoscimento, anche personalmente in udienza, da parte di due parti lese che avevano ricevuto i titoli da soggetto che si era spacciato per un sedicente C.M..

Inoltre nessuna giustificazione era stata offerta da ricorrente in ordine al possesso dei detti titoli.

Ricorre l’imputato che allega la mancato notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di appello, comunicato al solo difensore.

Con il secondo motivo si rileva che non era emerso alcun elemento in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita dei titoli.

La responsabilità per la ricettazione era stata inferita automaticamente da quella per la truffa.

I due titoli avevano date di provenienza diversa e ciò rilevava anche ai fini prescrizionali.

Con il terzo motivo si richieste l’applicazione del capoverso dell’art. 648 c.p..

Uno dei titoli non poteva essere considerato un idoneo titolo di credito in quanto non indicava il nome della banca trattoria.

Il danno era di sole L. 2.700.000.

Con l’ultimo motivo si allega che erano state richieste le attenuanti generiche in relazione alle condizioni soggettive dell’imputato che aveva pagato tutti gli errori commessi.
Motivi della decisione

Va annullata la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Posto che quanto rilevato in sentenza in ordine all’avvenuta identificazione nel ricorrente da parte delle due parti offese come il soggetto da cui avevano ricevuto i titoli di provenienza illecita è di ostacolo ad una sentenza di proscioglimento di merito ex art. 129 c.p.p.; va osservato che correttamente nel secondo motivo si è sottolineato che i due titoli ricettati risultano sottratti rispettivamente il 27.11.1996 e il 19.1.1999 per cui, seguendo l’orientamento ormai definitivamente consolidato di questa Corte secondo cui, nel caso in cui non sia noto il momento in cui è avvenuta la ricettazione del bene si deve seguire la tesi più favorevole all’imputato e quindi ritenere che la stessa sia avvenuta in un momento immediatamente successivo al delitto "a monte" (e quindi non al momento in cui il titolo è stato utilizzato), il reato di ricettazione è certamente prescritto anche con riferimento alla commissione dell’episodio contestato più recente.

Posto che si deve ritenere come data della commissione quella del 19.1.2009, considerato il termine decennale ed anche i periodi di sospensione, il reato risulta ormai prescritto non apparendo il ricorso inammissibile in quanto il secondo motivo è certamente fondato in ordine alla ricettazione concernente il primo titolo (sottratto il 27.11.2006 e quindi incontrovertibilmente prescritto già alla data della sentenza di appello).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *