Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-01-2011, n. 84 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il signor Gi.Ca. adiva il T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, chiedendo l’annullamento della graduatoria di merito del corso-concorso per il passaggio dall’area B (B1, B2 e B3) all’area C (C1) per 2055 posti per l’anno 2000 e per 1566 posti per l’anno 2001, relativi ai profili professionali amministrativo – tributario, indetto con provvedimento del 26 luglio 2001, che prevedeva 264 posti per gli Uffici siciliani.

In particolare, la graduatoria sarebbe stata assunta in violazione della lex specialis della procedura nella parte in cui aveva contemplato tra gli ammessi al percorso formativo, in soprannumero, n. 176 dipendenti collocati in posizione B3 dal primo gennaio 2001, in osservanza di un accordo sindacale stipulato il 1° agosto 2003 e, quindi, in data successiva alla pubblicazione del bando.

Con sentenza n. 1120 del 9 settembre 2008, il giudice adito dichiarava il ricorso improcedibile per carenza d’interesse.

A suo avviso, la previsione di ammettere in soprannumero al corso-concorso i dipendenti individuati dall’accordo sindacale del 1 agosto 2003 non incideva sull’aliquota dei posti individuati dal bando e utilizzabili dai ricorrenti (264 + 20% + pari punteggio), considerato che nessuno dei 176 concorrenti B3 ammessi "in soprannumero" occupa una delle prime 325 posizioni (317 posti più i pari punteggio) le uniche alle quali potevano accedere i ricorrenti stessi.

Il ricorrente ha appellato la summenzionata sentenza, deducendo che il T.A.R. non aveva considerato che il bando di concorso era stato gravemente stravolto nella misura in cui un accordo sindacale ne aveva modificato le prescrizioni nel corso dell’espletamento della selezione e che lui aveva sempre posseduto l’interesse a ricorrere sia per la mancata valutazione dell’esperienza professionale e sia per l’illegittima ammissione di altri candidati con minore punteggio.

L’appellante ha, infine, riproposto la domanda di risarcimento del danno. A suo avviso, nessun dubbio sussiste sull’ammissibilità di tale richiesta legata sia alla mancata percezione delle differenze retributive, che le sarebbero spettate ove fosse stata inclusa, fin dall’inizio in posizione utile in graduatoria sia, ancora, alla mancata partecipazione ad una procedura di interpello per il conferimento dell’incarico di capo team, il cui requisito per la partecipazione era costituito dall’appartenenza alla terza area (ex area C) e per il quale il relativo danno andrà liquidato in misura equitativa.

Resiste all’appello l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Sicilia.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1) – L’appello è fondato.

2) – Con l’impugnata sentenza il T.A.R. ha dichiarato il ricorso improcedibile per carenza d’interesse per la considerazione che, anche in assenza dei concorrenti B3 in soprannumero, parte ricorrente non avrebbe potuto realizzare l’"utilitas" sperata, consistente nella possibilità di utile inserimento nelle prime 325 posizioni della graduatoria.

Tale assunto non può essere condiviso.

Come già osservato dalla giurisprudenza in relazione a fattispecie analoga (cfr. C.d.S., sezione IV, 12 febbraio 2010, n. 779), è lo stesso giudice di primo grado a sottolineare, nella sentenza impugnata, che la procedura selettiva per cui è causa aveva ad oggetto l’accesso non direttamente all’area C, ma a un "percorso formativo" finalizzato al futuro inquadramento nella predetta area.

Se questo è vero, non è decisiva la mera circostanza – su cui evidentemente il primo giudice ha fondato la propria statuizione di carenza d’interesse – che l’odierna appellante non risultasse utilmente collocata in graduatoria, non potendo obliterarsi l’evidente sussistenza di un interesse strumentale a un migliore posizionamento, connesso all’ipotetico futuro scorrimento della graduatoria stessa.

Nel merito della controversia va osservato che, secondo un pacifico principio giurisprudenziale, uno dei principi fondamentali in tema di procedure concorsuali è quello della rigida "consequenzialità" tra i diversi procedimenti "collegati" a garanzia della trasparenza e della imparzialità dell’esito del concorso.

Un corollario di questo criterio è quello di mantenere le regole della valutazione sino alla conclusione del concorso senza sottoporle a illegittimi cambiamenti (così, questo C.G.A., 1 giugno 2010, n. 769).

Né, per contro, può fondatamente invocarsi l’applicazione dell’accordo sindacale sottoscritto in data 10 agosto 2003 tra il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze e le OO.SS. – intervenuto a chiarimento e integrazione di quanto stabilito dal CCNL del Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, in materia di passaggi interni del personale tra le aree professionali – in forza del quale "il personale inquadrato nella posizione economica C3 e B3 alla data del 1 gennaio 2001 che ha presentato a suo tempo domanda di ammissione al corso-concorso per il passaggio rispettivamente alle posizioni economiche C3 e C1 sarà ammesso a partecipare anche in soprannumero al percorso formativo di qualificazione e aggiornamento professionale ed al conseguente esame finale".

Si frappone, infatti, all’applicazione di tale disposizione il rilievo che le procedure per il passaggio di qualifica del personale dipendente contrattualizzato, su cui ha giurisdizione il giudice amministrativo, non possono costituire legittimo oggetto di disciplina da parte dell’autonomia collettiva, ostandovi la disposizione di cui all’art. 2, primo comma, lett. c), n. 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che prevede che una materia quale quella dei procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro – cui vanno assimilate le selezioni interne preordinate a passaggi di qualifica o carriera – sia riservata alla legge, ovvero, sulla base della legge o nell’ambito dei principi dalla stessa posti, ad atti normativi o amministrativi (cfr. C.d.S., sez. IV, 24 agosto 2009, n. 5032).

Stante la fondatezza dei dedotti motivi di censura, la graduatoria deve essere annullata con l’obbligo per l’Amministrazione di riformularla con l’esclusione dei non aventi titolo.

3) – Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, la stessa va accolta nei sensi e limiti che qui di seguito si espongono.

Si palesa fondata l’affermazione dell’appellante secondo cui lui rientra tra i 399 vincitori del concorso – di cui alla graduatoria pubblicata con provvedimento del 21 settembre 2007 – avendo riportato un punteggio finale di 68,25 che gli consente di essere inserito nella graduatoria alla trecentoquarantatresima posizione.

In applicazione di un pacifico principio giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14 dicembre 2001, n. 15810; C.d.S., sez. V, 2 ottobre 2002, n. 157; questo C.G.A. 12 aprile 2007, n. 361 e 23 luglio 2007, n. 657), nel concorso della sussistenza del nesso di causalità e degli altri elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, il risarcimento del danno va determinato nel 50% delle differenze retributive tra la posizione rivestita dall’appellante e la posizione economica C1 cui aveva diritto di accedere, ove fosse stato fin dall’inizio incluso in posizione utile nella graduatoria.

4) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata, vanno annullati gli atti impugnati e va dichiarato il diritto dell’appellante a percepire le somme testé indicate.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Circa la spese e gli altri oneri del doppio grado di giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarli tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati e dichiara il diritto dell’appellante a percepire le somme indicate in motivazione.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari dei due gradi di giudizio.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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