Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 4929 Ricorso incidentale; Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Tra I.L. – direttore amministrativo e finanziario della Etheco Spa – e la suddetta società veniva stipulato, dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro, un accordo transattivo. Sulla base di questo, la I. accettava la trasformazione del rapporto in part-time e rinunciava, sia a pretese relative al periodo di lavoro a tempo pieno, sia derivanti dalla cessazione dello stesso rapporto di lavoro e riceveva, al lordo, circa L. 434 milioni.

Dopo il fallimento della società, la Curatela agiva, in via gradata, per la dichiarazione di simulazione, nullità, inefficacia L. Fall., ex artt. 64 e 67, dell’accordo in argomento e per la restituzione delle somme, oltre accessori.

Il Tribunale accoglieva l’azione di nullità per difetto genetico della causa e condannava la I. alla restituzione di circa Euro 225.000,00, oltre accessori.

L’appello, proposto dalla I., veniva rigettato (sentenza 4 gennaio 2008).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la I. con sei motivi, corredati da quesiti e illustrati con memoria.

Ha resistito con controricorso la Curatela del Fallimento Etheco Spa, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato con due motivi, volti a dichiarare l’inefficacia dell’accordo ai sensi della Legge fallimentare.

3. La sentenza impugnata fonda la decisione sulle seguenti argomentazioni essenziali: – a) l’importo corrisposto una tantum dalla società è funzionale all’accordo (di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale) e costituisce elemento della "transazione individuabile nell’accordo"; b) le concessioni fatte dalla I., risultanti dall’accordo, sono affidate a proposizioni generiche o di stile, che non consentono di individuare quali sono le rivendicazioni rinunziate;

conseguentemente, la transazione è nulla perchè, se è vero che le reciproche concessioni possono riguardare liti future, ragionevolmente prevedibili, e che non è necessario che le reciproche concessioni siano precise e dettagliate, è pure vero che è necessario che le stesse possano desumersi "sinteticamente, con certezza e per via logica consequenziale, dal nuovo regolamento d’interessi"; c) non rilevano pretesi diritti regressi riconosciuti dalla società, risultanti da atti esterni e non opponibili alla curatela, in mancanza di data certa.

4. Devono logicamente esaminarsi prima i motivi con i quali si rileva la contraddizione tra il riconoscimento della finalizzazione dell’una tantum alla trasformazione del rapporto da tempo pieno in part-time e la conseguente cessazione di quello a tempo pieno (terzo motivo, art. 360 c.p.c., n. 5), unito al riconoscimento della qualifica di transazione all’accordo intercorso tra le parti (quarto motivo, art. 360 c.p.c., n. 5), e la ritenuta genericità delle concessioni della I..

Gli stessi, che intaccano il nucleo centrale della ratio decidendi della sentenza impugnata, meritano accoglimento. All’evidenza, se l’una tantum è riconosciuta per aver la I. accettato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, così evitandosi il possibile contenzioso conseguente alla trasformazione autoritativa del rapporto e le possibili indennità contrattualmente previste, non possono ritenersi generiche le rinunce della I..

4.1. Potendosi cassare la sentenza sulla base di tale accoglimento, restano assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, con i quali la I. si lamenta: della mancata valutazione ( artt. 1965 e 1967 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, primo motivo) e motivazione (secondo motivo) in ordine a documenti esterni all’atto transattivo (verbale della precedente riunione generale dinanzi al Prefetto, tra la Etheco spa e le rappresentanze sindacali, attestante lo stato di crisi e il progetto di ristrutturazione della società;

accordo allegato al CCNL, che in caso di recesso dal rapporto con dirigente per ristrutturazioni aziendali, prevedeva un’indennità pari al corrispettivo del preavviso maturato maggiorato di cinque mensilità), ai fini della ricostruzione delle reciproche concessioni; della omessa considerazione della causa in concreto ( art. 1325 e 1322 c.c., art. 1343 c.c., e segg., art. 1362 c.c., e segg., art. 1965 c.c., e segg., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, quinto motivo), anche sotto il profilo del difetto di motivazione (sesto motivo).

Pure assorbita è l’eccezione di improcedibilità, ex art. 369, n. 4, sollevata dalla società controricorrente, rispetto ai suddetti documenti esterni all’accordo.

5. Con i due motivi del ricorso incidentale condizionato, la società – che in primo grado aveva proposto anche domande gradate di inefficacia L. Fall., ex artt. 64 e 67, e che aveva riproposto gradatamente le stesse domande costituendosi in appello – chiede, gradatamente, dichiararsi l’inefficacia dell’accordo sulla base delle suddette norme o rinviarsi la causa ad altro giudice di appello.

Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile sulla base del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa corte, secondo cui "La parte totalmente vittoriosa in appello (o nell’unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso. Essa può, peraltro, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacchè in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l’interesse all’impugnazione. Invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicchè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni" (Cass. n. 1691 del 2006).

6. Il giudice di rinvio, cui la causa è rimessa, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie i motivi terzo e quarto del ricorso principale, assorbiti gli altri. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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