Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 4928 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l ricorso incidentale.
Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 7 gennaio 1993 B.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Livorno Unitrans Frigth Systems s.a.s. (di seguito Unitrans), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, durante il trasporto da (OMISSIS), da una partita di mobili e oggetti di antiquariato nonchè da due autovetture da collezione. Detti beni, provenienti da Buenos Aires, al porto di destinazione erano stati estratti dai loro rispettivi containers e stivati su altri.

La convenuta, costituitasi in giudizio, affermò di essere estranea ai fatti che le venivano contestati, avendo agito da mero spedizioniere. Eccepì anche il difetto di legittimazione attiva dell’ A., risultando la partita di mobili usati di proprietà di P.V..

In relazione a tale ricostruzione dei fatti, Unitrans chiamò in causa Intercontainers di Livorno s.r.l. che, avendo curato il trasbordo di arredi e auto dai containers originar, era, a suo dire, responsabile dei danni lamentati dalla controparte.

Intercontainers di Livorno s.r.l., a sua volta, pur contestando le domande azionate nei suoi confronti, chiamò in causa Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a. che, costituitasi, eccepì l’inoperatività della garanzia assicurativa per tardiva denuncia del sinistro.

Nel giudizio intervenne poi anche P.V., precisando che i mobili importati erano di proprietà dell’attore.

Con sentenza del 21 aprile 2004, per quanto qui interessa, il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda, condannò Unitrans a corrispondere a A.B. la somma di Euro 47.393,72, oltre interessi, rigettando ogni altra domanda.

Proposto gravame principale da Unitrans e incidentale da Intercontainers di Livorno, in ordine alla sua condanna alle spese in favore della società assicuratrice, la Corte d’appello di Firenze li ha rigettati entrambi in data 8 febbraio 2008, condannando Unitrans a rimborsare le spese processuali all’ A. e alla P. e dichiarando interamente compensate quelle tra Intercontainers e Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a..

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Unitrans Frigth Systems s.a.s., formulando sette motivi.

Resistono con controricorso B.A., Toro Assicurazioni s.p.a., incorporante per fusione di Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a., e Intercontainers di Livorno s.r.l., quest’ultima proponendo altresì ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

Unitrans Frigth Systems s.a.s. e Toro Assicurazioni hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da Unitrans Frigth Systems s.a.s. e da Intercontainers di Livorno s.r.l., avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 1737 cod. civ.. Sostiene che nel contratto di spedizione, che è in sostanza un mandato, il mandante non è titolare dei diritti sulla merce trasportata di modo che lo stesso non è legittimato ad agire contro lo spedizioniere per eventuali perdite o avarie del carico di cui non sia proprietario. Oggetto della critica è dunque l’affermazione della Corte territoriale secondo cui doveva affermarsi la titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio in capo all’ A., controparte del rapporto di spedizione per il trasporto della merce da (OMISSIS), a nulla rilevando che nel contratto di trasporto marittimo da Buenos Aires a Livorno intestataria della polizza di carico e della fattura di esportazione risultasse P.V.. Ha anche aggiunto il decidente, a ulteriore supporto del suo convincimento, che neppure era stato dimostrato che l’ A. avesse agito come mandatario della P., la quale aveva anzi dichiarato che proprietario della merce era il primo.

Sostiene per contro l’esponente che l’art. 1737 cod. civ. non prevede affatto una legittimazione del mandante del contratto di spedizione ad agire per conto dell’avente diritto al fine di ottenere il ristoro di eventuali danni da perdita o avaria della merce trasportata, trattandosi di pregiudizi destinati a prodursi esclusivamente nella sfera del titolare dei diritti sulla merce.

1.2 Col secondo mezzo la ricorrente lamenta mancanza o insufficienza della motivazione con riferimento alla questione della spettanza del diritto di proprietà sui beni danneggiati. Deduce che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno della documentazione esibita, e segnatamente della polizza di carico, delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, tutte univocamente dimostrative che proprietaria dei beni importati era la P.. In tale contesto, affatto inappagante sarebbe il rilievo dato dalla Corte territoriale alle dichiarazioni di quest’ultima, essendo le stesse sfornite di ogni efficacia probatoria, in quanto, tra l’altro, contenute nell’atto di intervento sottoscritto dal solo procuratore.

2 I due motivi, che si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, sono infondati per le ragioni che seguono.

A norma dell’art. 1737 cod. civ. il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

Ciò posto, l’assunto che il mandante del contratto di spedizione, che fu indiscutibilmente B.A., non avrebbe la legittimazione a chiedere il risarcimento dei danni derivati dal danneggiamento delle cose affidate a Unitrans, in quanto altri, e non lui medesimo, ne sarebbe proprietario, non tiene conto dei principi generali in tema di mandato, e segnatamente del disposto dell’art. 1705 cod. civ., in base al quale il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, pur se questi hanno avuto conoscenza del mandato. E invero, anche ad ammettere che l’attore concluse il contratto di spedizione come mandatario senza rappresentanza della P., egli perciò stesso, in base al chiaro dettato della norma testè richiamata, acquistò i diritti e assunse gli obblighi dallo stesso derivanti, di talchè nessun limite incontra ora nell’agire a loro tutela.

Le censure svolte nei due primi motivi sono pertanto infondate.

4 Vanno esaminati insieme il terzo e il settimo motivo di ricorso, in quanto relativi, entrambi alla sussistenza dei presupposti per l’affermazione della responsabilità di Unitrans.

Con l’uno l’impugnante denuncia vizi motivazionali con riferimento all’eziologia, alla natura e all’entità dei danni lamentati dall’ A.. Le critiche si appuntano contro l’assunto del giudice a quo secondo cui tutti i pregiudizi si sarebbero prodotti durante il trasporto terrestre a causa di vizi dell’imballaggio, essendo la merce arrivata intatta dall’Argentina al porto di Livorno. Tale affermazione, basata sulla integrità del sigillo del containers scaricato dalla nave e sul mancato rilievo di avarie in sede di verifiche da parte della Soprintendenza alle Belle Arti, sarebbe viziata a sol considerare che mancava qualsivoglia prova in ordine alle condizioni originarie dei beni e allo stivaggio degli stessi per il trasporto marittimo, di guisa che nulla era dato sapere sulle loro condizioni al momento della partenza e a quello dell’arrivo al porto di Livorno. Richiamata la documentazione versata in atti ed evidenziate le lacune e le incertezze del quadro probatorio, sostiene la deducente che mancherebbe altresì qualsivoglia motivazione in ordine alla identificazione dei beni danneggiati e alla loro corrispondenza con quelli descritti nella perizia di parte, alla quale aveva poi fatto riferimento il consulente d’ufficio.

Col settimo motivo l’impugnante lamenta mancanza o insufficienza della motivazione sulla natura e sull’oggetto dell’attività svolta da Intercontainers. Sostiene che erroneamente il giudice di merito l’avrebbe ritenuta responsabile dei danni sul rilievo che Unitrans aveva addebitato a B.A. il corrispettivo del nolo, dello sbarco containers, della giacenza presso il terminale, di ogni movimentazione e assistenza in vista delle verifiche della Guardia di Finanza e del pagamento dei diritti doganali, del trasbordo della merce al magazzino e del suo successivo trasporto camionistico fino allo scarico. Tale convincimento, sostanzialmente basato sulle fatture in atti, sarebbe viziato dall’omessa considerazione della nota di deposito emessa dalla controparte, unico documento idoneo a dimostrare l’effettiva attività svolta da Intercontainers, la quale era consistita nella manipolazione del contenuto dei containers provenienti dall’Argentina e nel suo successivo caricamento sul camion diretto a (OMISSIS).

5 Anche tali doglianze sono prive di pregio.

Mette conto evidenziare, sul piano dogmatico, che lo spedizioniere, in quanto mandatario, è tenuto a eseguire le prestazioni alle quali si è obbligato con la diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1710 cod. civ..

Peraltro, trattandosi di obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve essere valutata avendo riguardo alla natura dell’attività esercitata ( art. 1176 cod. civ., comma 2). A ciò aggiungasi che, rientrando la custodia delle cose da trasportare tra le operazioni accessorie alla conclusione del contratto di trasporto, lo spedizioniere è altresì soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1768 e 1780 cod. civ., in tema di deposito, di talchè, in caso di avaria e di perdita della merce, non si libera della responsabilità ex recepto semplicemente provando di avere predisposto un diligente e accorto servizio di vigilanza, secondo i parametri prescritti dall’art. 1768 cod. civ., ma deve dimostrare, a mente dell’art. 1218 cod. civ., che l’inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile (confr. Cass. civ. 27 marzo 2009, n. 7529; Cass. civ. 10 marzo 2009, n. 5736; Cass. civ., 18 ottobre 1991, n. 11010).

6 Venendo al caso di specie, la Corte territoriale, valutato il contesto probatorio di riferimento, ha individuato le operazioni la cui esecuzione, arrivata la merce al porto di Livorno, fu assunta dallo spedizioniere, specificamente evidenziando che tra le stesse era compreso lo stivaggio degli arredi pervenuti dall’Argentina in altro contenitore, affinchè, dopo i controlli doganali, potesse aver luogo il trasporto camionistico. Ne ha poi ricostruito il percorso, da tanto deducendo che i danni erano stati determinati da difetto di imballaggio del carico proprio in occasione della sistemazione effettuata in vista del suo affidamento al vettore terrestre.

Ha segnatamente evidenziato in proposito che gli arredi erano arrivati integri al porto di Livorno, ove, a sigillo intatto, erano stati sottoposti a verifica da parte della Guardia di Finanza, segnatamente precisando che, in occasione dei controlli da parte della Soprintendenza delle Belle Arti, ne erano state nuovamente accertate le condizioni, su richiesta della medesima Unitrans, la quale aveva notato la mancanza del sigillo originale. Ha infine rilevato che l’attribuibilità a Intercontainers dell’imballaggio e dello stivaggio, dopo la verifica della Guardia di Finanza, era circostanza smentita dal fatto che tale operazione neppure risultava indicata nelle fatture da questa rimesse a Unitrans.

7 Contrariamente a quanto ritiene l’impugnante, l’apparato motivazionale col quale la Corte d’appello ha dato conto del suo convincimento non solo è conforme ai principi giuridici che governano la materia, per come innanzi sinteticamente esposti, ma neppure presenta le denunziate aporie o i lamentati contrasti disarticolanti con le emergenze fattuali di riferimento.

Il positivo apprezzamento della responsabilità di Unitrans è stato infatti dal giudice di merito argomentato sulla base di un controllo incrociato delle informazioni emergenti dalla documentazione hinc et inde versata in atti, nonchè sugli esiti della prova orale espletata.

Ne consegue che la valutazione che la ricorrente società viene a sollecitare con le proposte censure esorbita dai limiti propri del controllo di legittimità demandato alla Corte di cassazione. Detto controllo, invero, non si configura come terzo grado del processo, ma piuttosto come giudizio a critica vincolata preordinato all’annullamento delle pronunzie viziate da violazioni di norme o da vizi motivazionali, con la precisazione che giammai può essere considerato vizio di tal fatta, e in particolare, vizio logico della motivazione, la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione operata dal giudice di merito alle circostanze effettivamente emerse nel corso del processo, o l’instaurazione tra i vari dati di fatto appurati all’esito dell’espletata istruttoria, del collegamento ritenuto più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all’interno della possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice (Cass. civ. 26 febbraio 2003, n. 02869).

7.1 Va anche detto, con specifico riferimento al settimo motivo di ricorso, che le censure sono gravemente carenti sul piano dell’autosufficienza. E invero l’impugnante, pur indicando il contenuto della polizza di deposito n. 110 del 25 ottobre 1991, le cui risultanze sarebbero state, a suo dire, completamente ignorate dal decidente, non specifica in quale parte del fascicolo processuale il documento sia rinvenibile, in violazione del principio per cui il ricorrente che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha l’onere di esplicitarne esattamente la collocazione nel fascicolo processuale (confr. Cass. civ. 4 settembre 2008, n. 22303; Cass. civ. 3 febbraio 2009, n. 2602).

7.2 Sotto altro, concorrente profilo, deve poi osservarsi che lo spedizioniere, in quanto mandatario senza rappresentanza del committente, acquista, a sua volta, i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, ex art. 1705 cod. civ., già innanzi richiamato, di talchè, avendo nella fattispecie concluso in nome proprio e per conto del mandante il contratto con Intercontainers s.r.l. – come la ricorrente stessa afferma, nell’illustrazione del mezzo (confr. pag. 49 del ricorso) – non può pretendere che, verificatesi delle anomalie nella sua esecuzione, sia il committente ad agire nei confronti dell’ausiliario. Non a caso il secondo comma del menzionato art. 1705 cod. civ., specifica che il mandante, sostituendosi al mandatario, può (ma non deve) esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, diritti tra i quali, secondo un certo orientamento, neppure sarebbero comprese le azioni di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni inerenti a contratti stipulati dallo spedizioniere per dare esecuzione al mandato (confr. Cass. civ. 8 giugno 2007, n. 13375).

8 Si prestano a essere esaminati congiuntanente, per la loro intrinseca connessione, i successivi due motivi di ricorso.

Col quarto mezzo si deduce violazione dell’art. 1696 cod. civ., dettato in tema di contratto di trasporto e applicabile per analogia alla fattispecie, norma secondo cui il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Sostiene l’esponente che, in tale contesto normativo, il valore di riferimento dei beni non poteva che essere il prezzo documentato dalla fattura di acquisto, mentre nessun rilievo aveva l’ipotetico valore di mercato degli arredi dieci anni dopo la loro riconsegna, avvenuta nel febbraio 1992, nè, tanto meno, l’asserito incremento di valore verificatosi nel mercato antiquario nazionale dal 1992, e ciò tanto più che i mobili importati erano stati qualificati come mobili usati.

Col quinto motivo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 1223 e 1225 cod. civ.. Oggetto della censura è la liquidazione del danno operata dal Tribunale sulla base della c.t.u. in complessivi Euro 47.393,73, dei quali euro 29.553,37 per costi di restauro, ed Euro 17.840,00 per danno da svalutazione conseguente al restauro medesimo, calcolati con riferimento al loro attuale, maggior valore di mercato.

In relazione a tale statuizione, la società ricorrente denuncia la violazione sia del principio per cui il risarcimento non può risolversi in un lucro per il danneggiato, sia della regola per cui, se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione. In quest’ultima prospettiva evidenzia quindi i beni che le erano stati affidati erano descritti, nel contratto di spedizione, come mobili usati e che il loro valore era documentato dalla fattura di acquisto.

9 Le critiche non hanno alcun fondamento.

Esse ruotano intorno all’assunto che il pregiudizio subito dall’attore, dovendo essere determinato secondo il prezzo corrente dei beni danneggiati nel luogo e nel tempo della riconsegna, andava quantificato sulla base del costo indicato nella fattura di acquisito.

L’affermazione è contraddittoria e sbagliata, perchè la norma richiamata dall’esponente, proprio all’opposto di quanto lo stesso ritiene, implica che il valore dei/beni danneggiati debba essere ragguagliato a un parametro – il prezzo che essi hanno nel luogo e nel tempo della riconsegna – che prescinde completamente dall’ammontare degli esborsi sostenuti per acquistarli. Nè, in contrario, appare utilizzabile il principio per cui il risarcimento non può mai risolversi in un lucro per il danneggiato, essendo evidente che il preteso lucro, connesso e alle vantaggiose condizioni di acquisto del bene e all’incremento di valore dallo stesso acquisito nel tempo, è una posta attiva che era già entrata a far parte del patrimonio del titolare nel momento in cui si sono prodotti i lamentati danni, di talchè non si vede perchè essa non debba ora essere risarcita.

9.1 Quanto al resto, l’adottato criterio di quantificazione dei pregiudizi subiti dall’attore – calcolati tenendo conto e dei costi del restauro e del decremento di valore dei mobili per effetto delle avarie riportate – è conforme a una massima di esperienza ampiamente condivisibile, in base alla quale l’apprezzamento dei mobili di antiquariato è inversamente proporzionale ai rifacimenti ai quali siano stati sottoposti. Ne deriva che le critiche, anche nella parte in cui sono volte a contestare la qualificazione degli arredi movimentati da Unitrans in termini di beni di pregio, piuttosto che di beni semplicemente usati, come sostiene la ricorrente, si risolvono nella sollecitazione a una rivalutazione di stretto merito, come tale estranea al tipo di sindacato demandato a questa Corte.

10 Infine, i rilievi concernenti la pretesa violazione dell’art. 1225 cod. civ. che limita la responsabilità del debitore inadempiente, non dipendente da dolo, al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione, introducono una questione nuova, in quanto non trattata nella sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, aveva l’onere, rimasto nella fattispecie del tutto inadempiuto, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).

11 Col sesto motivo la ricorrente società deduce vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta inammissibilità della domanda di manleva spiegata da Unitrans nei confronti di Intercontainers relativamente agli arredi, in quanto asseritamente svolta solo in sede di precisazione delle conclusioni. L’impugnante contesta tale affermazione, sostenendo che, in realtà, già nella comparsa di risposta, era stata chiesta la condanna di Intercontainers a rilevare indenne la convenuta, da ogni e qualsiasi pretesa attrice e quindi anche da quella di risarcimento dei pretesi danni subiti dai mobili e dai quadri. Aggiunge che, in ogni caso, nel sistema antecedente alla riforma del 1990, l’inammissibilità della domanda nuova poteva essere rilevata solo su tempestiva eccezione della controparte, ritenendosi altrimenti per implicito accettato il contraddittorio sul punto.

12 Le critiche sono infondate.

Dall’esame degli atti, direttamente effettuato dal collegio, in applicazione del principio per cui il giudice di legittimità è giudice anche del fatto, tutte le volte in cui venga denunciata la violazione di una norma processuale, emerge che, effettivamente, la domanda di manleva fu inizialmente limitata alla pretesa risarcitoria avanzata dall’ A. per i danni subiti dagli autoveicoli, mentre solo con la memoria depositata all’udienza del 6 novembre 1993, fissata per la precisazione delle conclusioni, essa venne estesa anche al mobilio, di talchè il difensore di Intercontainers eccepì a verbale la mutatio libelli e dichiarò di non accettare il contraddittorio sul punto.

Ne deriva che correttamente il giudice di merito ne ha ritenuto precluso l’esame.

13 Venendo quindi al ricorso incidentale, nell’unico i motivo Intercontainers Livorno s.r.l. si duole della mancata pronuncia sulla sua domanda di condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello, in violazione dell’art. 91 cod. proc. civ..

14 Ritiene il collegio che il motivo sia inammissibile perchè il vizio di omessa pronunzia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente col ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 (confr. Cass. civ. 17 dicembre 2009, n. 26598; Cass. civ. 29 luglio 2009, n. 17659).

15 In definitiva il ricorso principale deve essere rigettato, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensarne integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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