Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-11-2010) 27-01-2011, n. 3006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del Dott. D’Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava quella in data 17.05.2004 del Tribunale di Cassino, appellata da D. A.F., con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile C. G., siccome responsabile del reato di cui all’art. 368 c.p. per avere denunciato falsamente lo smarrimento dell’assegno n. (OMISSIS) tratto sul c/c n. (OMISSIS) del Banco di Napoli, Agenzia di (OMISSIS), dell’importo di L. 30.000.000, rilasciato invece in garanzia di pregressi debiti a R.E., dante causa della C., che veniva così incolpata implicitamente e falsamente di reati relativi all’indebito impossessamento del titolo.

Propone ricorso per Cassazione l’imputato, denunciando che:

1)- la Corte d’appello ha illegittimamente ritenuto invalida – in quanto sottoscritta con firma non autenticata – la nomina del difensore di fiducia da lui effettuata nella persona dell’avv. Gianrico Ranaldi alla udienza del 24 settembre 2007, negandogli conseguentemente il termine a difesa richiesto a sensi dell’art. 108 c.p.p.;

2)- illegittimamente è stato, nella udienza predetta, negato il termine a difesa anche all’avv. Rotundo Francesco, nominato d’ufficio a seguito della riferita declaratoria di nullità della nomina dell’avv. Ranaldi, che aveva privato l’imputato del difensore in maniera stabile;

3)- illegittimamente non è stata rilevata la nullità della sentenza di primo grado, emessa nonostante l’omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio al nominato difensore di fiducia avv. Massimo Clemente.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Per quanto attiene, invero, al primo e al secondo motivo di ricorso, si osserva quanto segue.

In data 24.09.2007 furono depositate le rinunce al mandato dei due precedenti difensori dell’imputato e la nomina del nuovo difensore, unitamente alla delega rilasciata da quest’ultimo all’avv. F. Rotundo affinchè richiedesse il termine di cui all’art. 108 c.p.p..

La nuova nomina fu ritenuta invalida, in quanto recante la firma dell’imputato non autenticata dal difensore, e questo fu senza dubbio un errore, posto che la detta formalità non è richiesta dalla legge.

Tale errore, però, non ha avuto alcuna conseguenza pratica sull’andamento del processo.

Bisogna infatti considerare che, a sensi del dell’ art. 107 c.p.p., comma 3, le due rinunce al mandato non avrebbero comunque potuto avere effetto prima del decorso dell’eventuale concessione del termine a difesa richiesto nell’interesse del nuovo difensore, e quindi, in tale ipotesi, il processo sarebbe ugualmente e legittimamente continuato con la persistente difesa dei due avvocati rinuncianti, la cui assenza avrebbe a sua volta determinato la nomina di un difensore d’ufficio, non avente diritto al termine; il che è quanto appunto accaduto in concreto nel caso di specie.

Quanto al terzo motivo di ricorso, con lo stesso si lamenta che non venne notificato il decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia avv. Clemente M., con conseguenza che, all’udienza, fu presente solo l’avv. Tomassi E., successivamente designato in aggiunta all’avv. Clemente. Ora, come hanno di recente puntualizzato le Sezioni Unite di questa Corte (sent. N. 39060 del 16.7.2009, Aprea), la nullità a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso dell’udienza a un difensore dell’imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato non sia presente.
P.Q.M.

visti gli artt. 615 e 616 c.p.p.;

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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