Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 4927

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Ai fini che ancora interessano nel presente giudizio, rileva che, in esito ad una fase cautelare, La Fenice srl chiedeva che venisse riconosciuta la proprietà di un immobile, acquistato nel 1997 dalla Immobiliare Giulia srl, e condannata al rilascio la V., che lo deteneva. La V., previa chiamata in giudizio della Immobiliare Giulia srl, chiedeva, in via riconvenzionale, che venisse dichiarata la simulazione dell’atto di vendita effettuato nel 1994 dalla stessa V. alla suddetta Immobiliare e del successivo atto di vendita dalla Immobiliare alla Fenice.

Il Tribunale dichiarava la società La Fenice proprietaria dell’immobile, condannando al rilascio la V.; respingeva le domande di simulazione proposte dalla V.. La domanda relativa alla vendita dalla V. alla Immobiliare, perchè era nelle more passata in giudicato la sentenza di altro tribunale che aveva respinto, per mancanza di controdichiarazione, la stessa domanda proposta dalla V. e dalla figlia. La domanda relativa alla vendita dalla Immobiliare alla La Fenice, per mancanza di interesse della V. a sentir dichiarato simulato tale atto.

1.1. L’appello proposto dalla V., concernente solo il rigetto della domanda di simulazione della vendita del 1997 dalla Immobiliare alla La Fenice, veniva rigettato dalla Corte di appello (sentenza del 13 novembre 2008).

2. La V. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, corredati da quesiti. Ha resistito con controricorso La Fenice srl.

Gli altri intimati, ritualmente citati, non hanno presentato difese.

3. Il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) l’interesse, sussistente originariamente (quando la domanda di simulazione concerneva anche la vendita della V. alla Immobiliare), è venuto a mancare a seguito del definitivo e pacifico rigetto di tale domanda, poichè la V. non avrebbe potuto ottenere la retrocessione del bene, qualunque fosse stato l’esito della domanda di simulazione della vendita tra la Immobiliare e La Fenice;

b) nè l’interesse sussisterebbe, come sostenuto dalla V., per effetto della circostanza che le quote della srl Immobiliare erano fiduciariamente intestate ad altri soggetti, appartenendo, in realtà, alla famiglia V. – B..

Per contrastare le argomentazioni difensive della V., relative alla intestazione fiduciaria delle quote, il giudice ha utilizzato plurime argomentazioni, sintetizzabili in una ratio decidendo essenziale ed in una argomentazione ipotetica.

E’ essenziale la ratio decidendi con la quale ha ritenuto che: il profilo della intestazione fiduciaria delle quote della Immobiliare era nuovo (perchè proposto per la prima volta in appello, e, comunque, perchè non sarebbe stato esaminabile incidentalmente, oltre che per la novità, anche per la mancanza in giudizio di tutte le persone interessate); "in ogni caso", mancava il pregiudizio il concreto e attuale, richiesto dall’art. 1415, c.c., non risultando altre controversie per l’accertamento della diversa titolarità delle quote della Immobiliare.

E’ ipotetica l’argomentazione con la quale, ipotizzando come possibile l’accertamento della intestazione fiduciaria, ha ritenuto che lo stesso non avrebbe giovato alla V., perchè i fiducianti sarebbero i B., o perchè, altrimenti, la V., non essendo terza, avrebbe dovuto provare la simulazione del 1997 mediante controdichiarazione e non, come chiesto, mediante testimoni.

4. I motivi di ricorso sono tutti inammissibili.

4.1. Con il primo motivo (art. 360, n. 5) di ricorso, si lamenta un vizio di motivazione della sentenza, precisato come insufficienza, rispetto alla ritenuta novità, da parte del giudice, del profilo della intestazione fiduciaria delle quote della Immobiliare.

Il motivo è inammissibile, prospettandosi come vizio di motivazione un error in procedendo. Vizio, quindi, che si sarebbe dovuto far valere – secondo giurisprudenza consolidata (da ultimo rg. n. 29751 del 2006 ud. 29 novembre 2010) – attraverso motivi di ricorso in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Infatti, la questione processuale può porsi in riferimento: ad un’erronea interpretazione della norma processuale in astratto; alla sua omessa applicazione alla vicenda processuale cui doveva essere applicata; alla erronea sussunzione di un fatto processuale sotto di essa pur esattamente interpretata in astratto; ad una ricostruzione del fatto processuale erronea e, quindi, al conseguente errore di sussunzione di esso sotto la norma processuale. Ma, ognuna di queste ipotesi non è riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè questo attiene alla ricostruzione della c.d. quaestio facti e perchè la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale nella sua interezza e non con le limitazioni indicate nell’art. 360 c.p.c., n. 5 (in motivazione, Cass. n. 4329 del 2009).

D’altra parte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’escludere un autonomo rilievo all’art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento alla violazione della giurisdizione e, quindi, di una norma del procedimento (da ultimo Cass. n. 24009 del 2007 e a partire da S.U. n. 4369 del 1977) e sì è più volte pronunciata univocamente nel senso di escludere la deducibilità della violazione dell’art. 112 c.p.c., come vizio di motivazione (Cass. n. 604 del 2003).

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole del mancato esame incidentale del profilo attinente alla intestazione fiduciaria delle quote, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto che non indica.

Il motivo è inammissibile, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza (da ultimo, Cass. n. 12929 del 2007), non consentendo gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati.

4.3. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1417 c.c.) la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui, ipotizzando come possibile l’accertamento della intestazione fiduciaria, ha ritenuto che lo stesso non avrebbe giovato alla V. perchè, se si fosse accertata la titolarità in capo ai V. – B., non essendo la V. terza, avrebbe dovuto provare la simulazione del 1997 mediante controdichiarazione e non, come chiesto, mediante testimoni.

Il motivo è inammissibile, innanzitutto perchè si conclude con un quesito astratto (Cass. n. 6420 del 2008) quale è, all’evidenza, quello formulato: "Dica la Corte se i soci di una società che ha alienato simulatamente ad altra società un proprio bene sono da considerarsi terzi rispetto all’atto di cui se ne chiede la nullità per la simulazione con conseguente applicazione dell’ art. 1417 c.c.".

E’ inammissibile, inoltre, perchè rivolto a censurare un’argomentazione ipotetica del giudice di appello, della quale si è detto (par. 3). Conseguentemente, pure qualora fosse esaminato ed accolto, non potrebbe incidere sulla sentenza impugnata, la cui ratio decidendi – costituita dalla rilevata novità del profilo fiduciario dell’intestazione delle quote e della mancanza di un diritto pregiudicato in concreto – non è stata scalfita dal ricorso.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna V.G. al pagamento, in favore della La Fenice srl, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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