Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 4925

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 19 luglio 2005 il Comune di Sesto San Giovanni propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato a istanza di Auto Sesto s.r.l. per il pagamento dell’importo di Euro 1.182.329,94, oltre IVA e interessi, asseritamente dovuto quale corrispettivo dell’attività di recupero e custodia di veicoli rimossi su disposizione della Polizia Municipale. Eccepì la mancanza di prova in ordine all’affidamento dell’incarico da parte dell’Ente nonchè la prescrizione del credito azionato.

La convenuta società, costituitasi in giudizio, contestò le avverse deduzioni.

Con sentenza del 12 febbraio 2007 il Tribunale di Monza respinse l’opposizione.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello di Milano lo ha rigettato in data 7 ottobre 2008.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, il Comune di Sesto San Giovanni, articolando nove motivi.

Resiste con controricorso Auto Sesto s.r.l..
Motivi della decisione

1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione del R.D. n. 2240 del 1923, artt. 16, 17 e 70, della L. n. 2248 del 1865, art. 9, all.

E, art. 351 e art. 355 all. F, art. 354 reg. esec. C.d.S., art. 159 C.d.S.. Assume l’esponente che il contratto doveva essere dichiarato nullo per difetto della forma scritta richiesta ad substantiam dal R.D. n. 2240 del 1923, artt. 16 e 17 per i contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione. Le critiche si appuntano quindi contro l’affermazione del giudice di merito secondo cui, premesso che tutti i veicoli in relazione ai quali l’ingiungente aveva avanzato richiesta di pagamento dei compensi erano stati oggetto di provvedimenti di demolizione/distruzione emessi dal Comune di Sesto San Giovanni e che nelle relative ordinanze si dava atto che essi erano stati affidati ad Auto Sesto a seguito di rimozione, doveva ritenersi instaurato tra le parti un rapporto privatistico di custodia, da inquadrare nell’ambito del contratto di deposito. Il Comune sostiene invece che la mancanza di delibera dell’organo competente e del connesso contratto stipulato in forma scritta non ammetterebbe equipollenti, e ciò tanto più che, non essendo stati i veicoli sottoposti a sequestro, il servizio di rimozione poteva e doveva essere oggetto di un rapporto di concessione, ex art. 159 C.d.S. e art. 354 relativo reg. esec. C.d.S., come del resto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. Aggiunge che il requisito della forma scritta era richiesto anche per la cessione di contratto pretesamente intervenuta tra altra ditta individuale, che prima espletava il medesimo servizio, e Auto Sesto s.r.l. che ad essa sarebbe subentrata. In ogni caso, ove si fosse preteso di ravvisare la forma scritta nei singoli verbali di affidamento del mezzo, i compensi avrebbero dovuto essere ridotti e limitati alle 32 fatture per le quali siffatto verbale era stato prodotto.

2.1 Il motivo è inammissibile.

Si ricorda che nei ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con riguardo ai motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ciascuna critica deve, all’esito dell’illustrazione, tradursi in un quesito di diritto che, indipendentemente dalla sua collocazione topografica, scolpisca in maniera chiara la questione logico- giuridica sottoposta al vaglio del giudice di legittimità e che sia funzionalmente collegato, come si evince dal tenore del connesso art. 384 cod. proc. civ., alla enunciazione del corrispondente e speculare principio di diritto.

Più nello specifico, il quesito deve contenere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, di talchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (confr. Cass. civ., 30 settembre 2008, n. 24339).

Non è superfluo aggiungere che la prescrizione formale introdotta dalla norma in esame non può essere intesa nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della prescrizione legislativa (Cass. sez. un. 26 marzo 2007, n. 7258; Cass. civ., 20 giugno 2008, n. 16941), di modo che è necessario che una parte del ricorso sia destinata a individuare senza incertezze il nodo giuridico che la Corte è chiamata a risolvere, nell’esplicazione di quella funzione nomofilattica che il D.Lgs. n. 40 del 2006 ha segnatamente inteso valorizzare.

2.2 Venendo al caso di specie, il quesito di diritto posto in calce al primo motivo è affetto da inemendabile approssimazione, risolvendosi, nella prima parte, nella mera enunciazione dell’oggetto della controversia, e, nella seconda, in affermazioni di carattere generale ed astratto, senza alcuna indicazione, in particolare, della scelta decisoria del giudice a quo. Esso non consente, quindi, una risposta utile alla definizione della causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere, per quanto testè detto, il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (confr. Cass. civ., sez. unite, 11 marzo 2008, n. 6420).

3. Si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, i successivi quattro motivi di ricorso.

3.1 Col secondo il ricorrente lamenta vizi motivazionali con riferimento alla pretesa cessione di contratto intervenuta tra Pronto Soccorso dell’Auto, che figurava affidataria del veicolo in molti verbali, e Auto Sesto s.r.l., cessione mai neppure comunicata al Comune.

Oggetto della critica è, in particolare, l’assunto del giudice di merito secondo cui dalla documentazione versata in atti si evinceva non solo che Auto Sesto aveva dichiarato di essere subentrata nella detenzione dell’area, ove veniva svolta l’attività, a seguito di cessione da altra ditta individuale, ma che alla fattispecie non era applicabile l’art. 1406 cod. civ., essendo stata la prestazione di custodia completamente eseguita al momento del ritiro e della demolizione dei veicoli. L’impugnante sostiene che, così argomentando, il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno del materiale probatorio acquisito, dal quale si evincerebbe invece che la pretesa cessione di contratto era in ogni caso intervenuta quando le prestazioni di custodia non erano state ancora integralmente eseguite.

3.3 Col terzo motivo il Comune deduce violazione degli artt. 1362, 1321 e 1684 cod. civ.. Le censure si appuntano contro la liquidazione del servizio di trasporto effettuata dal giudice di merito sulla base del rilievo che il suo espletamento con mezzi di Auto Sesto emergeva da alcuni verbali e che, secondo quanto affermato dall’ingiungente, il Comune non disponeva di propri mezzi per il ritiro dei veicoli abbandonati. La Corte d’appello avrebbe così ammesso che la prestazione non figurava in tutti i verbali, pur avendo poi contraddittoriamente riconosciuto il diritto al pagamento della stessa in via generalizzata.

3.4 Col quarto mezzo il ricorrente lamenta vizi motivazionali con riferimento, ancora una volta, alla liquidazione del servizio di trasporto, evidenziando l’irrilevanza della circostanza che il Comune non disponesse di mezzi per effettuarla, considerato che la prestazione ben poteva essere stata resa da soggetti diversi da Auto Sesto.

3.5 Col quinto deduce violazione degli artt. 1766, 1768 e 1322 cod. civ.. La censura si appunta contro la ritenuta ricorrenza nella fattispecie di un contratto di deposito, in relazione al quale elemento qualificante della prestazione è la custodia, laddove, nella fattispecie alcuni dei mezzi ai quali si riferivano le contestate fatture, in quanto privi di targa, appartenevano alla categoria dei rifiuti speciali, di talchè il contratto in essere tra le parti andava piuttosto qualificato come locazione o comodato di posto auto.

4. Le critiche non hanno pregio.

Con esse il ricorrente mira a sollecitare il sindacato di questa Corte sulla ricostruzione dei rapporti in concreto intercorsi tra le parti, e, in particolare, sulla portata del servizio assicurato da Auto Sesto, con riferimento sia alle prestazioni effettivamente eseguite, sia all’arco temporale in cui le stesse sarebbero state espletate, per l’incidenza che tali fattori hanno avuto nella quantificazione del corrispondente debito del Comune.

Trattasi di questioni già ampiamente dibattute nel giudizio di merito, sulle quali si è concentrato lo sforzo probatorio delle parti e l’analisi valutativa del decidente.

Contrariamente a quanto ritiene l’impugnante, l’apparato motivazionale col quale la Corte d’appello ha dato conto del suo convincimento, non presenta le denunziate aporie nè i lamentati contrasti disarticolanti con le emergenze fattuali di riferimento.

Merita in proposito evidenziare che il positivo apprezzamento dello svolgimento del servizio di trasporto, da parte di Auto Sesto, è stato dal giudice a quo argomentato anche sulla base del rilievo, per vero dirimente, che la mancata disponibilità, in capo all’ente, di mezzi con i quali effettuare il ritiro dei veicoli abbandonati non era stata smentita dal Comune.

Ne consegue che la valutazione che ora l’impugnante viene a chiedere esorbita dai limiti propri del controllo di legittimità demandato alla Corte di cassazione. Detto controllo, invero, non si configura come terzo grado del processo, ma piuttosto come giudizio a critica vincolata preordinato all’annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme o da vizi motivazionali, con la precisazione che giammai può essere considerato vizio di tal fatta, e in particolare, vizio logico della motivazione, la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione operata dal giudice di merito alle circostanze effettivamente emerse nel corso del processo, o l’instaurazione tra i vari dati di fatto appurati all’esito dell’espletata istruttoria, del collegamento ritenuto più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all’interno della possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice (Cass. civ. 26 febbraio 2003, n. 02869).

5. Non è poi superfluo aggiungere che l’allegata appartenenza di alcuni dei mezzi che furono oggetto degli interventi di Auto Sesto alla categoria dei rifiuti speciali, con le inevitabili ripercussioni di tale riclassificazione sulla qualificazione del contratto intercorso tra le partì, integra una questione nuova, in quanto non trattata affatto nella sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura (dovendo i motivi di ricorso investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello), aveva l’onere, rimasto del tutto inadempiuto, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).

6 II sesto e il settimo motivo di ricorso attengono all’entità della somma riconosciuta a titolo di corrispettivo all’ingiungente, e quindi al quantum debeatur. Essi possono pertanto essere esaminati insieme.

6.1 Più nello specifico, col sesto mezzo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 2730, 2732, 2735, 1362 e 1340 cod. civ. perchè la Curia territoriale, affermando che le tariffe utilizzate da Auto Sesto per la quantificazione del suo credito erano quelle da sempre applicate nei rapporti tra le parti, avrebbe travisato la linea difensiva assunta dall’Ente sia in questo che in altri giudizi, avendo il Comune sempre contestato l’applicabilità delle predette tariffe e avendo pagato quanto richiesto dalla controparte in base alle stesse solo a seguito di provvedimenti monitori.

6.2 Col settimo lamenta invece vizi motivazionali con riferimento alla valenza data dal decidente alla Delib. Giunta 29 settembre 2004, senza considerare il contesto in cui essa era maturata e il successivo comportamento dell’Ente e, quanto alle tariffe prefettizie, senza considerare la possibilità di una loro applicazione in via meramente parametrica.

7. Anche tali censure non sono fondate.

Il giudice di merito ha ritenuto corretti i criteri di calcolo applicati sulla base dei seguenti, concorrenti rilievi: da un lato, l’inutilizzabilità sia delle tariffe prefettizie, per la loro attinenza ai soli veicoli sequestrati, sia, ratione temporis, di quelle di cui al D.L. n. 269 del 2003, in quanto entrate in vigore a veicoli già demoliti; dall’altro, il costante ricorso, nei rapporti tra le parti, alle tariffe sulla cui base era stato quantificato il credito dell’ingiungente e l’espresso riconoscimento della loro congruità contenuto nella Delib. Giunta 29 settembre 2004.

Ciò significa che la scelta adottata in dispositivo è scaturita da una valutazione complessiva dei costi delle prestazioni concretamente praticabili e praticati dalle parti, e quindi anche del reciproco comportamento di creditore e debitore nel corso degli anni, in quanto indicativi della sostanziale adeguatezza delle somme pretese dall’ingiungente.

Escluso che il decidente abbia attribuito un improprio valore confessorio alle delibere adottate dal Comune, ritiene il collegio che le critiche formulate in ricorso, attraverso la surrettizia evocazione di violazioni di legge e di vizi motivazionali, in realtà inesistenti, mirano, ancora una volta, a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità. 8 Con l’ottavo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ. con riferimento alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti dal C.d.S. per l’esercizio dell’attività di trasporto e custodia. Sostiene che affatto incongruente era la presunzione di regolarità amministrativa di Auto Sesto desunta dai medesimi rapporti intrattenuti dal Comune con la società, segnatamente a mezzo della Polizia Municipale.

9. Osserva il collegio che la critica attiene a profili del rapporto intercorso con Auto Sesto alla cui valorizzazione il Comune è, in questa sede, palesemente privo di interesse. Non si vede, invero – nè il deducente lo esplicita -, in che senso e in qual misura l’Ente, al fine di sottrarsi ai propri obblighi di pagamento, possa giovarsi di irregolarità amministrative delle quali, peraltro, esso stesso sarebbe platealmente complice.

Si ricorda in proposito, che, con riguardo a un ambito diverso ma sostanzialmente contiguo a quello in esame, quale il regime delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione, è consolidata la massima secondo cui il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso dei beni immobili ovvero alla abitabilità dei medesimi, non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene (Cass. civ. 25 maggio 2010, n. 12708; Cass. civ. 21 dicembre 2004, n. 23695).

10. Con l’ultimo mezzo l’impugnante lamenta infine violazione degli artt. 159 e 215 C.d.S., art. 397 reg. esec. C.d.S., artt. 2946 e 2935 cod. civ., in relazione al mancato riconoscimento della operatività della prescrizione decennale. Sostiene che, anche a ritenere applicabile il termine lungo, in luogo di altri più brevi termini, il dies a quo doveva essere individuato nel momento in cui la custodia aveva avuto inizio.

11. Il motivo è infondato.

Esso ha ad oggetto l’affermazione del giudice di merito secondo cui, premesso che nella fattispecie la prescrizione applicabile era quella decennale, il relativo termine andava fatto decorrere solo dal momento in cui il depositario, chiarita dal depositante la sorte definitiva del veicolo, avrebbe potuto concretamente e conclusivamente far valere il proprio diritto al compenso, e dunque a partire dal momento in cui il veicolo era stato restituito, alienato o distrutto.

A fronte di tali argomentazioni, del tutto incongruo è il richiamo dell’impugnante alla pronuncia delle sezioni unite penali del 24 aprile 2002, n. 25161, riferita a fattispecie affatto diversa, e cioè al diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell’ambito di un procedimento penale al compenso per l’attività svolta.

In realtà, posto che le prestazioni alle quali era tenuta Auto Sesto non erano rigidamente predefinite, ma variavano, a seconda dei casi, andando dal trasporto, alla custodia, alla rottamazione o alla restituzione del veicolo, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che il credito di Auto Sesto diventasse liquido solo a partire dal momento in cui si erano esaurite le attività concernenti il veicolo.

Del resto, è principio in sostanza pacifico che nel deposito oneroso, l’esigibilità del credito del custode è strettamente legata al tempo in cui il deposito stesso cessa, in quanto solo in tale momento, e non prima, diviene realmente possibile il computo definitivo del dare e dell’avere tra le parti (confr. Cass. civ., 10 novembre 2003, n. 16829). E ancorchè il contratto in essere tra l’ingiungente e l’opponente fosse a causa mista, non par dubbio che la causa in concreto prevalente fosse quella del deposito.

In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.200 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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