Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-10-2010) 27-01-2011, n. 3000

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. rilevato che, i difensori di entrambi gli imputati, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe lamentando la incompletezza della motivazione della sentenza resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p, e che con i motivi aggiunti depositati il 13.04.2010, gli stessi difensori lamentano la carenza di motivazione anche in relazione alla disposta confisca dei beni, dei quali non sarebbe indicata la pertinenzialità con il reato;

1.1 Ritenuto che il suddetto ricorso, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, e art. 611 c.p.p., comma 2, deve essere dichiarato inammissibile: infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la finalità e la struttura del cosiddetto patteggiamento sono incompatibili con la previsione di una legittimazione ad impugnare in Cassazione il provvedimento che abbia accolto totalmente la richiesta di applicazione della pena – così come concordemente indicata dalle parti – e abbia escluso, nel contempo, che allo stato degli atti, sussistessero ipotesi di fatto idonee a giustificare la declaratoria di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p.;

1.2 ritenuto,inoltre, che i motivi aggiunti sono inammissibili ai sensi del combinato disposto dell’art. 585 disp. att. c.p.p., comma 4, art. 581 disp. att. c.p.p., comma 1 e art. 167 disp.att. c.p.p., perchè riguardano parti della sentenza non, in precedenza, impugnate;

1.3 Ritenuto che, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di Euro 1.500,00, alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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