Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 4923 Vendita forzata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’iter processuale può così essere ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

V.M.L., A.Y.I., S. V.G., M.V.S., O. M.D., I.I.S., V. O.S., K.D.P. (erede di V.T.A.), T.L. (erede di Y.D.L.), V.V. (erede di A. V.V.) proposero appello avverso la sentenza in data 1 luglio 2003 con la quale il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli aveva deciso la controversia insorta sul progetto di distribuzione del ricavato della vendita della motonave (OMISSIS), effettuata in danno della debitrice Chornomorske Morske Paroplavistvo il 7 novembre 2002.

Con tale pronuncia, per quanto qui interessa, il giudice di prime cure aveva modificato l’originario progetto di riparto in dipendenza della decurtazione delle somme di spettanza dei marittimi ammesse al riparto nonchè dell’accertamento che, a decorrere dall’8 luglio 1998, data del pignoramento dal quale era scaturita la vendita della nave, i crediti degli stessi non erano privilegiati.

Gli impugnanti chiesero, formulando articolate censure, che venisse invece riconosciuto che i crediti maturati per prestazioni di lavoro rese a bordo della motonave dalla data dell’imbarco, avvenuta nel (OMISSIS), fino a quella dello sbarco, avvenuta il (OMISSIS), erano assistiti dal privilegio speciale di diritto marittimo di cui all’art. 358 c.n. ucraino; che del pari erano assistiti dallo stesso privilegio o, quanto meno, da privilegio di diritto comune, quelli maturati successivamente, con conseguente annullamento del progetto di distribuzione di cui alla sentenza di primo grado e declaratoria di esecutività del piano di riparto originariamente depositato dal giudice dell’esecuzione ovvero riconoscimento dei privilegi in esso indicati.

Si costituirono in giudizio Ital Brokers s.p.a., D.S.K. Chornomorske Morske Paroplavstvo, Lloyd Werft Bremerhaven GmbH, l’Agenzia Marittima Domenichelli, l’Agenzia delle Dogane – Amministrazione delle Finanze, il Fond Derzhavnogo Maina Ukraini (Fondo per la Proprietà Statale Ucraino), tutti, a eccezione di quest’ultimo, proponendo appello incidentale.

Con sentenza depositata il 11 novembre 2005 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato tutte le impugnazioni, compensando integralmente tra le parti costituite le spese di causa.

Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, V.M.L., M.V.S. e I.I.S. nonchè l’avvocato F.G., in qualità di procuratore ad negotia di A.Y.I., S.V.G., O.M.D., V.O.S., K.D.P. (erede di V.T. A.), T.L. (erede di Y.D. L.), V.V. (erede di A.V.V.), formulando sei motivi.

Hanno resistito con controricorso, e successiva memoria, Itale Brokers s.p.a. – Consulenti Assicurativi Riassicurativi Genova e Lloyd Werft Bremerhaven GmbH che hanno proposto altresì ricorso incidentale affidato, rispettivamente, a sei e a sette motivi.

All’udienza del 26 maggio 2010 questa Corte, riuniti i ricorsi, rilevato che l’impugnazione principale non risultava notificata a Sekavin Replanishment Station for Transport Means Tourist Enterprises S.A., The United Kingdom Mutual Ship Assurance Association (Bermuda Ltd), Marservices s.r.l., Castrol Marine Oil GmbH, MacGregor (FIN) Oy, Rimorchiatori Napoletani s.r.l., Naval Provveditoria s.r.l. in liquidazione, Consermar s.r.l. in liquidazione, Unione Mediterranea di Sicurtà Generali Marine s.p.a., S.I.A.T. Assicurazioni Riassicurazioni s.p.a., R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., Fondiaria Assicurazioni s.p.a., S.A.S.A. Assicurazioni Riassicurazioni s.p.a., Assicurazioni Generali s.p.a., Morsviazsputnik, Satellite Communications and Navigational Electronic Aids, Sech – Terminal Contenitori Porto di Genova s.p.a., parti contumaci nel giudizio di appello, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando a tal fine termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell’ordinanza.
Motivi della decisione

1 Preliminare e assorbente rispetto all’esame dei motivi hinc et inde proposti è la verifica dell’adempimento degli oneri processuali connessi all’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal collegio.

A norma dell’art. 371 bis cod. proc. civ., "qualora la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell’intestazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato".

Nella fattispecie, il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza, che risulta intervenuta in data 13 luglio 2010, scadeva il giorno 11 settembre, di talchè il termine per il deposito, di cui alla norma codicistica innanzi richiamata, è spirato il successivo 1 ottobre 2010, non potendo i ricorrenti avvalersi della sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1.

E invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte Regolatrice, pienamente condivisa dal collegio, la predetta sospensione non si applica alle opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata in sede di esecuzione forzata, proposte ai sensi dell’art. 512 cod. proc. cìv., in ragione della sostanziale identità, strutturale e funzionale, dell’incidente cognitivo insorto in sede distributiva con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 cod. proc. civ. (espressamente esclusa dal regime della sospensione feriale dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92); della comune esigenza di non ritardare il soddisfacimento dei creditori; della inoperatività della sospensione in tema di reclamo avverso i decreti di riparto in materia fallimentare.

L’affermazione, di recente ribadita dalle sezioni unite (Cass. civ., sez. un. 3 maggio 2010, n. 10617), si giova dell’ulteriore rilievo che il comb. disp. del R.D. n. 12 del 1941, art. 92 e della L. n. 742 del 1969, art. 3, – con cui, come testè ricordato, si escludono dall’applicazione della sospensione dei termini feriali le cause riguardanti le opposizioni all’esecuzione – è stato esteso in via interpretativa all’opposizione agli atti esecutivi, all’opposizione di terzo e all’accertamento dell’obbligo del terzo, in quanto controversie comunque incidenti sulla celerità della definizione della fase esecutiva, in una prospettiva ermeneutica ispirata alla valorizzazione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo (Cass. civ., sez. unite, 3 maggio 2010, n. 10617).

Ora, considerato che l’inapplicabilità della sospensione riguarda, pacificamente, non solo il termine per impugnare, ma altresì quello prescritto dall’art. 369 cod. proc. civ. per il deposito del ricorso dopo la sua notifica (confr. Cass. civ. 13 gennaio 2009 n. 475; Cass. civ. 21 luglio 2000, n. 9570), anche il termine di cui all’art. 371 bis cod. proc. civ. non può non ritenersi compreso nella sfera di operatività del R.D. n. 12 del 1941, art. 92.

In definitiva il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile.

2 Da tale statuizione consegue poi l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, e tanto non già in applicazione analogica dell’art. 334 c.p.c., comma 2, dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale, bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica, essendo irrazionale che un’impugnazione possa trovare ingresso dopo che sia venuto meno il presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità.

L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e inefficaci i due ricorsi incidentali. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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