Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-10-2010) 27-01-2011, n. 2974

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.M., tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 8.2.2010 con la quale la Corte d’Appello di Torino, confermando la decisione 14.7.2009 del Tribunale lo ha condannato (applicata la diminuente di cui all’art. 442 c.p.p.) alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 450,00 di multa ed Euro 300,00 di multa per la violazione a): dell’art. 628 c.p., comma 2; b) artt. 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7 con la recidiva di cui all’art. 99 c.p., commi 1 e 2, nn. 1 e 2 e comma 4.

La difesa richiede l’annullamento della sentenza impugnata e lamenta:

1) Ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il vizio di carenza di motivazione, perchè la Corte territoriale avrebbe accertato la penale responsabilità dell’imputato sulla base del verbale di arresto e del certificato medico in atti relativo alla lesioni patite dall’agente C., senza fornire alcuna risposta alle obbiezioni mosse dalla difesa.

Il ricorso è inammissibile.

La difesa dell’imputato, nel ricorso proposto, non pone in evidenza nè le ragioni di fatto nè quelle di diritto a giustificazione e sostegno delle ragioni di impugnazione, ciò facendo in difformità alla regola iuris stabilita dall’art. 581 c.p.p..

Per il principio di autosufficienza del gravame, è preciso onere del ricorrente, fornire, anche in modo succinto o riassuntivo, indicazione dei singoli motivi di gravame che non siano stati presi in considerazione dal giudice dell’appello.

La mancanza di ogni indicazione a tal proposito rende il ricorso in sede di legittimità, aspecifico e come tale inammissibile.

Pertanto il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali ed ex art. 616 c.p.p., della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa per le Ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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