Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-01-2011, n. 75 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nto segue.
Svolgimento del processo

Il sig. Cu.Fr. col ricorso in epigrafe chiede l’ottemperanza del decreto del Presidente della Regione in epigrafe per il riconoscimento del diritto al calcolo degli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 5, c. 1, 4, 6 della L.R. n. 19/1991 e dell’art. 8 D.P.R. 30 gennaio 1993, negli aumenti periodici ed il pagamento delle consequenziali differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.

L’amministrazione si è costituita in giudizio tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, sostenendo, da un lato, la inammissibilità del ricorso, in quanto rivolto non all’ottemperanza di una sentenza, ma di un decreto presidenziale di decisione di un ricorso straordinario, dall’altro, l’infondatezza nel merito del ricorso stesso, con particolare riguardo al problema della applicabilità della prescrizione quinquennale dei ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente alla proposizione della domanda.

L’Amministrazione – contrastando la tesi avversa – sostiene che il ricorrente non ha diritto a percepire gli anzidetti ratei, potendo la stessa eccepire anche in fase di esecuzione l’avvenuta prescrizione dei crediti azionati, stante il noto principio della irrinunciabilità a quest’ultima sancito dall’art. 3 D.Lgs. n. 295/1939, proprio con riferimento ai crediti aventi causa nel rapporto di pubblico impiego.
Motivi della decisione

Il ricorso è ammissibile e fondato.

Per quanto riguarda il problema della ammissibilità del rimedio dell’ottemperanza questo Consiglio si è più volte pronunciato in senso positivo con argomentazioni alle quali si rimanda (ex plurimis: C.G.A. 28 aprile 2008 n. 379).

Anche sulla questione di merito il Consiglio ha avuto modo più volte di pronunciarsi, dando luogo a un indirizzo ormai consolidato.

La giurisprudenza del Collegio è nel senso che l’eccezione della prescrizione – considerata la perentorietà del testo dell’art. 345 c.p.c. – non possa essere proposta per la prima volta in sede di esecuzione, dovendo applicarsi il principio secondo cui la decisione straordinaria copre il dedotto e il deducibile, con le conseguenti preclusioni processuali.

Devesi, pertanto, dichiarare l’obbligo dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di dare esecuzione al D.P.R.S. n. 105 del 24 gennaio 2006, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notifica della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inerzia va disposta, fin d’ora, la nomina di un commissario ad acta, nella persona dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica o funzionario dal medesimo delegato, con l’incarico di relazionare anche a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di dare integrale esecuzione al D.P.R.S. n. 105 del 24 gennaio 2006, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione.

Nomina, fin d’ora, per il caso di inerzia nel termine fissato, un commissario ad acta nella persona dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica o funzionario dal medesimo delegato, con l’incarico di relazionare anche a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 18 maggio 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *