Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-10-2010) 27-01-2011, n. 2972 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.P., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 15.5.2009 con la quale la Corte d’Appello di Bari, confermando la decisione 1.8.2008 del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, lo ha condannato alla pena di mesi tre di reclusione per la violazione A) degli artt. 81 cpv. e 594 c.p.; b) artt. 81 cpv. e 612 c.p.; artt. 81 cpv. e 635 c.p., fatti commessi sino al 29 luglio 2001.

La difesa richiede l’annullamento della sentenza impugnata lamentando:

1) la inosservanza e la violazione della legge penale perchè non è stata pronunciata la estinzione dei reati ascritti, per intervenuta prescrizione.

2) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione perchè la prova dei reati si fonderebbe sulle dichiarazioni rese dalle persone offese, prive di qualsivoglia riscontro esterno.

Il ricorso è manifestamente infondato per le seguenti ragioni.

Circa il primo motivo si deve rilevare che già con l’atto di appello, la difesa aveva richiesto che venisse pronunciata la estinzione dei reati ascritti per essere maturata la prescrizione dei reati.

La Corte territoriale con una articolata e puntuale motivazione, corretta sul piano giuridico, ha stabilito che la disciplina della prescrizione da applicarsi al caso in esame è quella derivante dalle modificazioni introdotte dalla L. n. 251 del 2005, stabilendo in anni sette e mesi sei il termine per la estinzione dei reati.

La Corte inoltre ha individuato un ulteriore periodo da aggiungersi al termine di prescrizione, della durata di mesi undici e giorni quattordici causato dalle sospensioni del dibattimento indicando i periodi 28.5.2006 – 22.9.2006; 22.9.2006 – 8.1.2007; 8.1.2007 – 2.2.2007; 23.3.2007 – 2.7.2007, nonchè le specifiche ragioni dei rinvii.

La difesa ha rideterminato i periodi di sospensione individuando quelli 28.5.2006 – 22.9.2006 e del 23.3.2007 – 2.7.2007.

La difesa non ha preso in considerazione gli ulteriori periodi indicati dalla Corte territoriale (22.9.2006 – 8.1.2007; 8.2.2007 – 2.2.2007) senza peraltro indicare le ragioni di fatto o di diritto per le quali sarebbe erronea la indicazione fornita dal giudice dell’appello.

Il motivo di doglianza quindi deve essere considerato generico non rispettando il dettato di cui all’art. 581 c.p.p. che impone la indicazione "specifica" delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, a pena di inammissibilità ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

Analoga censura di genericità deve essere mossa anche in relazione al secondo motivo di impugnazione che si limita a riproporre in modo sommario la doglianza già formulata con l’atto di appello, che la Corte d’Appello ha esaminato in modo puntuale con motivazione adeguata che appare immune dai vizi denunciati.

La Corte infatti ha valutato l’aspetto della attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa rinvenendo altresì riscontri di esse, se pure in modo indiretto, nelle testimonianze rese sia da familiari della parte offesa che nelle deposizioni rese anche da terzi estranei, esaminando da ultimo talune specifiche incongruenze denunciate dalla difesa, rilevandone la infondatezza.

La difesa, censurando la decisione d’appello, non ha posto in evidenza gli specifici punti della motivazione caratterizzati da carenza, contraddizione o manifesta illogicità.

In tal modo la censura risulta essere formulata in modo generico posto che i vizi devono essere indicati in modo puntuale e devono essere desumibili dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti che devono pure essere specificati in modo preciso e puntuale dalla parte ricorrente.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed, ex art. 616 c.p.p., della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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