Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-01-2011, n. 70 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La P.P.P. s.r.l. adiva il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, chiedendo l’annullamento dei verbali di gara del 29.11.2005, del 6.12.2005 e del 19.1.2006 per l’aggiudicazione dei lavori relativi all’intervento di riqualificazione urbana del centro storico del Comune di Ficarazzi, nella parte in cui non era stata ammessa la sua offerta migliorativa.

Il giudice adito accoglieva il ricorso, ma rigettava la domanda risarcitoria.

La summenzionata società proponeva appello.

Con sentenza n. 591 del 4 luglio 2008, questo Consiglio dichiarava il diritto della P.P.P. s.r.l. a conseguire il risarcimento dei danni, specificando che l’utile economico che sarebbe derivato dall’esecuzione dell’appalto in caso di aggiudicazione non avvenuta poteva essere risarcito riconoscendo la spettanza dell’utile d’impresa nella misura del 10% del prezzo offerto.

Questo Consiglio soggiungeva che l’impresa doveva documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze e i mezzi lasciati disponibili per l’espletamento di altri servizi, mentre, ove tale dimostrazione non fosse stata offerta, il risarcimento poteva essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dell’offerta dell’impresa stessa.

Con atto di precetto e di messa in mora ex art. 90 del R.D. n. 642 del 1907, notificato il 29 novembre 2008, la società ricorrente diffidava l’Amministrazione a provvedere.

Poiché l’Amministrazione è rimasta inerte, la società ha proposto ricorso a questo Consiglio, chiedendo, che, in ottemperanza al giudicato, sia statuito l’obbligo dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti consequenziali al giudicato stesso, quantificando e pagando le somme dovute nel termine ritenuto idoneo e, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione, sia nominato un Commissario ad acta.

Alla camera di consiglio del 18 maggio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare va rilevata la ritualità della procedura esperita che è conforme al disposto di cui agli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642.

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto, dal momento che l’Amministrazione non ha ottemperato al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Consiglio n. 591 del 4 luglio 2008.

Conseguentemente, si assegna al Comune di Ficarazzi il termine di 60 (sessanta) giorni per la determinazione della somma da corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno.

Si nomina sin da adesso un commissario ad acta nella persona del Segretario generale del suddetto Comune, il quale, scaduto il termine come sopra indicato, provvederà, anche a mezzo di un suo delegato, alla determinazione e al pagamento della somma in questione.

Al commissario ad acta competerà un compenso a carico del Comune, che sarà stabilito al termine del mandato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, le stesse sono liquidate a favore della ricorrente e a carico del Comune di Ficarazzi nell’importo di Euro 3.000,00 (tremila/00).
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, così dispone:

a) – ordina al Comune di Ficarazzi di determinare le somme spettanti alla società ricorrente a titolo di risarcimento del danno e di corrisponderne l’importo nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua comunicazione;

b) – in caso di ulteriore inerzia nomina come commissario ad acta il Segretario generale del Comune stesso, il quale, scaduto il termine di 60 (sessanta) giorni assegnato all’Amministrazione, porrà in essere gli atti necessari per l’adempimento del giudicato;

c) – condanna il Comune di Ficarazzi al pagamento a favore della ricorrente delle spese, competenze e onorari del giudizio di ottemperanza nell’importo di Euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 18 maggio 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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