Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 4914 Manutenzione di strade e responsabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La domanda di risarcimento del danno in esito a un sinistro stradale, avanzata da S.O. nei confronti del Comune, veniva accolta dal Tribunale, che riconosceva l’esistenza di un pericolo occulto e non prevedibile. La S. aveva subito danni perdendo il controllo della propria autovettura nell’imboccare una curva su strada extraurbana comunale, in un tratto ricoperto di ghiaia e sconnesso.

La Corte d’appello, adita dal Comune, rigettava la domanda e l’appello incidentale sul quantum del risarcimento, proposto dalla S., compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio e ponendo le spese delle due c.t.u. a carico di ciascuna delle parti per il 50% (sentenza 16 agosto 2005).

2. La S. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

Ha resistito il Comune, proponendo ricorso incidentale sulla disposta compensazione delle spese dei due gradi di giudizio. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la stessa sentenza.

3. Con il primo motivo ( artt. 2043 e 2051 c.c.) la S. censura la sentenza nella parte in cui, ritenendo il pericolo non occulto e prevedibile con l’uso dell’ordinaria diligenza, avrebbe erroneamente applicato l’art. 2043 c.c. piuttosto che l’art. 2051 c.c., secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale, con conseguente diversa imputazione dell’onere probatorio.

La censura è inammissibile in base al principio, affermato dalla giurisprudenza consolidata, secondo cui "Il danneggiato da un incidente stradale, che nei gradi di merito abbia dedotto la responsabilità dell’ente proprietario della strada sotto il profilo della mancata eliminazione di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), non può dedurre per la prima volta in sede di legittimità la questione della responsabilità dello stesso a norma dell’art. 2051 cod. civ., trattandosi di norma che implica, sul piano eziologico e probatorio, nuovi e diversi accertamenti, inammissibili in sede di legittimità". (a partire da Cass. s.u. n. 10893 del 2001).

Con il secondo, la ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c. e del conseguente riparto dell’onere della prova ( art. 2697 c.c.), non avendo il giudice di appello condannato l’amministrazione nonostante l’accertamento delle non ottime condizioni stradali e la rilevata mancanza di segnali di pericolo e di specifiche limitazioni della velocità nel tratto considerato. Con il terzo motivo, strettamente collegato, censura il mancato riconoscimento, quantomeno, della corresponsabilità del Comune, sulla base degli stessi suddetti accertamenti, anche sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 1227 e 2056 c.c., art. 360 c.p.c., n. 5).

Entrambi i motivi vanno rigettati.

Con motivazione ampia, argomentata, priva di vizi logici, e puntualmente basata sulla ponderata valutazione delle risultanze istruttorie, il giudice di merito ha accertato che il sinistro si sarebbe potuto evitare se la S. avesse prestato ordinaria attenzione e adeguato la velocità allo stato dei luoghi. Infatti, è stato dato rilievo: alla presenza del limite di velocità (30 Kmh) all’inizio della strada provinciale; alla agevole visibilità del tratto sterrato (da almeno trenta metri), essendo le curve precedute da un rettilineo; al verificarsi dell’evento a circa 90 metri dall’inizio del tratto sterrato, con conseguente obbligo di adeguare la velocità allo stato dei luoghi; alla velocità con cui l’autovettura procedeva (superiore a quella idonea a provocare la perdita di aderenza e lo sbandamento verso l’esterno della curva e sicuramente superiore a quella posta all’inizio della strada).

Conseguentemente, le non ottime condizioni del manto stradale, la mancanza di uno specifico segnale che segnalasse tali condizioni, la mancanza di un segnale di specifico limite della velocità nel tratto considerato, sono divenute irrilevanti, non solo rispetto alla determinazione causale in via esclusiva dell’evento lesivo, ma anche rispetto al contribuito al suo verificarsi.

4. Con il ricorso incidentale il Comune si duole della mancanza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese di entrambi i gradi di merito.

Il ricorso va rigettato in applicazione del principio consolidato (da Cass. s.u. n. 20598 del 2008) secondo cui "Nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito)".

Nella specie, pur in mancanza di specifica motivazione, le ragioni sono chiaramente rinvenibili nel contrapposto esito delle fasi di merito.

5. Le spese del presente giudizio sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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