Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2010) 27-01-2011, n. 2997 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che il ricorso è del tutto generico e non consente di individuare quali siano le censure formulate e che, comunque, è fondata la decisione del Tribunale in merito alla intempestività dell’istanza di riesame da parte dello S.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario, affinchè provveda a quanto previsto dall’art. 94 disp.att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

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