Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2010) 27-01-2011, n. 2996

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova, con ordinanza in data 6 maggio 2010, confermava il provvedimento del G.I.P. presso lo stesso Tribunale del 2 marzo 2010 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A.P., in relazione al reato di rapina impropria. Il Tribunale osservava che, fermi restando gli indizi di colpevolezza in considerazione dell’intervenuta condanna in primo grado, sussistevano esigenze cautelari in considerazione del pericolo di reiterazione del reato, desumibile dai molteplici precedenti penali, da un’attività lavorativa non regolare e solo occasionale, dall’intervenuta condanna per un reato di evasione, che unitamente agli altri elementi consente la valutazione della eccezionalità delle esigenze cautelari, anche in considerazione della genericità del programma, allegato agli atti, di recupero dell’ A. quale tossicodipendente. Propone ricorso per Cassazione l’ A. personalmente, deducendo il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento all’art. 125 c.p.p., comma 3, e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di evidenziare la eccezionalità delle esigenze cautelari che non consentirebbero al giudice di disporre gli arresti domiciliari nei confronti di chi abbia in corso un programma di recupero presso le strutture preposte.
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, poichè sul punto denunciato l’ordinanza impugnata è dotata di specifica e analitica motivazione, elencando le ragioni che giustificano l’"eccezionalità" delle esigenze cautelari: molteplici precedenti penali, attività illecita non occasionale, attività lavorativa non regolare, condanna per reato di evasione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle ammende. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario, affinchè provveda a quanto previsto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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