Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2010) 27-01-2011, n. 2994 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Cuneo, con ordinanza in data 29 dicembre 2009, rigettava la richiesta di riesame di sequestro probatorio conseguente a decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Alba, nel procedimento penale a carico di A.G., indagato per il reato di cui all’art. 640 c.p..

Il Tribunale osservava che il decreto impugnato indicava il reato per cui si procede, cioè truffa aggravata, mentre, per quanto concerne la descrizione del fatto, nello stesso decreto si dava esplicitamente conto della nota interlocutoria dell’attività compiuta dalla compagnia della Guardia di Finanza di Bra del 23 ottobre 2009, conoscibile da parte dell’indagato a seguito della consegna del verbale di sequestro e della notifica del provvedimento del p.m. e del successivo deposito ex art. 324 c.p.p., comma 6. Propone ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, deducendo violazione degli artt. 253 e 125 c.p.p., mera apparenza della motivazione in ordine ai presupposti legittimanti il sequestro probatorio.

IL ricorrente afferma che il decreto di sequestro del p.m. non soddisfa il requisito della indicazione non solo della disposizione che si assume violata, ma anche degli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto, nè chiarisce le ragioni per cui i numerosi documenti di cui è stato disposto il sequestro siano suscettibili di essere qualificati come corpo del reato o cose a questo pertinenti. Per quanto concerne la citata nota della Guardia di Finanza, essa, ad avviso del ricorrente medesimo, non conterrebbe la benchè minima indicazione degli estremi di un reato di truffa aggravata ipotizzato a carico dell’indagato. Infine, il ricorrente osserva che la stessa nota non era conosciuta dall’interessato sino al deposito degli atti ex art. 324 c.p.p., comma 6, in conseguenza della presentazione della richiesta di riesame.
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già chiarito che, in tema di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, il P.M. adempie l’obbligo di motivazione dando conto dei presupposti del vincolo e, quindi, della configurabilità del reato e, inoltre, poichè nella fase delle indagini preliminari, l’organo dell’accusa non è tenuto a formulare l’imputazione, è sufficiente che il fatto per il quale si procede possa essere individuato anche attraverso gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento del p.m. faccia riferimento. In tal caso, invero, non si realizza lesione del diritto di difesa, che è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del P.M. e dal successivo deposito ex art. 324 c.p.p., comma 6, (sez. 5, 4 aprile 2000, n. 2108, Peluso, rv. 216366; Sez. 3, 24 ottobre 2002, n. 41178, Camozza, rv. 222973; Sez. 5, 26 gennaio 2006, n. 7278, Ballandi, rv. 233608). Ancora si aggiunge che per la legittimità del provvedimento è sufficiente l’affermazione che si tratta di cose pertinenti al reato, anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione (Sez. 2, 20 settembre 2007, n. 38603, Mansi, rv. 238162).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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