Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 4906 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 gennaio 2005 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 24 gennaio 2001 con la quale il tribunale di quella città aveva respinto la domanda di P.G. nei confronti della società Galano Gennaro s.a.s. e dichiarata inammissibile la domanda nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a., volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta, avvenuta il (OMISSIS), sullo spiazzo antistante l’immobile di proprietà della convenuta società Galano, adibito a locale commerciale.

Avverso siffatta decisione insorge P.G. con il presente ricorso affidato a due motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso la Milano Assicurazioni s.p.a., che ha anch’essa depositato memoria.

L’intimata Galano non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Va, preliminarmente, accolta la deduzione della resistente Milano Assicurazioni s.p.a. sulla sussistenza del giudicato nei suoi confronti, non essendo stato impugnato il capo della sentenza di conferma del rigetto per inammissibilità della domanda proposta dalla P. nei confronti di essa compagnia assicuratrice.

Il giudice dell’appello ha chiarito che la società di assicurazione poteva essere solo essere chiamata in giudizio in garanzia, ex art. 106 c.p.c., al fine di manlevare la società Galano dalle conseguenze economiche dipendenti dall’accoglimento eventuale nei suoi confronti della domanda di danni avanzata dalla P., negando, in tal modo, siccome è pacifico, che, nell’ipotesi di specie fosse data all’infortunata anche l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del preteso responsabile ex art. 2051 cod. civ..

1.- Ciò posto, con il primo motivo, sia sotto il profilo del vizio di motivazione che sotto quello dell’errore di diritto, in estrema sintesi, la ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell’appello non aveva ritenuto configurabile il danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. per il fatto che non era stata fornita alcuna prova sulla presenza di dislivelli, insidie o trabocchetti, non visibili in modo immediato, nella pavimentazione dello spiazzo antistante il locale della società Galano, per cui la caduta non poteva che essere attribuita ad un fatto accidentale.

La censura non merita accoglimento sotto nessuno dei profili richiamati in essa.

Ai fini della responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorchè proveniente dall’esterno. Pertanto, chi afferma di essere caduto su una pavimentazione scivolosa o resa altrimenti tale per la presenza in essa di materiale viscido deve provare l’esistenza di tali elementi, perchè essi configurano il fatto costitutivo della domanda, essendo poi compito del giudice di merito valutare se la cosa, nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose, sia potenzialmente lesiva e, perciò, se l’evento verificatosi ne è conseguenza normale.

Della suddetta regola di diritto, del tutto costante nella giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame il giudice del merito ha fatto corretta applicazione, avendo ritenuto che la parte convenuta in giudizio aveva compiutamente dimostrato, attraverso la documentazione fotografica non contestata, che la pavimentazione, sebbene costituita da maioliche, presentava una normale sua tenuta, di per sè idonea ad impedire pericolosi scivolamenti.

Ciò posto, ha ritenuto che l’evento lesivo era stato del tutto accidentale e non poteva, in ogni caso, essere messo in relazione allo stato della pavimentazione antistante il negozio ovvero ad altro comportamento colposo del custode della res.

Trattasi di apprezzamento in fatto congruamente motivato, per cui sul punto la decisione impugnata è conforme alla legge ed alla logica, dato che, una volta escluso, in base alle prove fornite, il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento di danno, era la ricorrente P. che avrebbe dovuto provare che lo spiazzo presentasse dislivelli o, comunque, altre insidie non visibili in modo immediato, tali da concretare elementi significativi per una responsabilità ex art. 2051 cod. civ. della convenuta custode società Galano.

Ma detta prova il giudice del merito ha ritenuto che non era stata fornita, aggiungendo anche che, al riguardo, i richiesti mezzi di prova non erano rilevanti.

2. – Con il secondo motivo la ricorrente si duole esattamente della suddetta statuizione di mancata ammissione della prova orale e di quella per interpello, assumendo che dall’espletamento di esse sarebbe potuta derivare la dimostrazione del fatto costitutivo della sua pretesa ex art. 2051 cod. civ. quanto alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il lamentato evento di danno.

Anche questa censura non può essere accolta.

Premesso che l’ammissione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e si sottrae a censura in sede di legittimità se sorretta da congrua ed adeguata motivazione (da cui emergano le ragioni della decisione adottata, in base alle quali si dimostra superfluo l’esperimento di quei mezzi istruttori perchè irrilevanti ai fini della decisione) e che il giudizio negativo sulla rilevanza e concludenza della prova offerta non necessita di una specifica ed espressa motivazione (potendo la stessa desumersi implicitamente dalla motivazione adottata dallo stesso giudice a sostegno della sua decisione), osserva questa Corte che nella specie risulta adottata una giustificazione logica e coerente circa la non concludenza e l’irrilevanza delle circostanze oggetto sia della prova orale che di quella per interpello, le prime inidonee a far concludere per la sussistenza del nesso causale, le altre del tutto generiche.

Il ricorso, quindi, è rigettato.

La ricorrente è condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo, a favore della sola resistente società di assicurazione, non avendo l’intimata società Galano svolto difese in questa sede.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200/00, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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