T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 99 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso per decreto ingiuntivo di data 21 febbraio 2009, il Comune di Soverato esponeva d’aver stipulato con l’impresa F.S. una convenzione ex art 35 legge n. 865/1971 in data 16 gennaio 1995, successivamente integrata in data 5 marzo 1997. L’art. 2 dell’atto integrativo stabiliva, in relazione al corrispettivo della concessione del diritto di superficie, che il concessionario si obbligasse a corrispondere al Comune la quota parte del costo globale di esproprio e la somma di lire 613.812.000 (euro 317.007,44) quale quota del costo globale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il Comune precisava di aver intimato il pagamento delle somme dovute prima con diffida del 25 novembre 1999 e, successivamente, con diffida del 3 marzo 2004, atto quest’ultimo che era impugnato avanti a questo Tribunale dall’Impresa S.. Il ricorso era rigettato con sentenza n. 133/2009, la quale confermava che il costo delle opere di urbanizzazione quantificato in lire 613 milioni nella convenzione del marzo 1997 era correttamente riportato nei calcoli di cui alla comunicazione del 3 marzo 2004.

Il Comune precisava ulteriormente di aver nuovamente diffidato, in data 22 febbraio 2008, l’Impresa S. al pagamento delle somme relative agli oneri di urbanizzazione per l’importo residuo e, successivamente, in data 12 giugno 2009 di aver richiesto nuovamente il pagamento di detti oneri nella complessiva somma residua di euro 291.719,130.

A fronte dell’inadempienza dell’Impresa S., il Comune adiva, pertanto, questo Tribunale, precisando che, indipendentemente dall’applicazione della penale del 5% di cui all’art. 12 della convenzione per mancato o ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione, lo stesso Comune risultava certamente originariamente creditore della somma di euro 317.007,44, così come accertato nella diffida del 3 marzo 2004 – dichiarata legittima dalla pronuncia n. 133/2009 – e, conseguentemente, attualmente creditore della somma residua di euro 188.044,756 come indicato nella diffida del 22 febbraio 2008, al netto della penale del 5%.

Concludeva, pertanto, il Comune richiedendo l’emissione di decreto ingiuntivo di pagamento della somma di euro 188.044,756, oltre interessi legali a far data dal 5 marzo 1997, o da quella diversa ritenuta di giustizia, riservandosi la separata azione in ordine alla penale di cui al citato art. 12.

Questo Tribunale, con decreto n. 1/2010, depositato in data 10 marzo 2010, ingiungeva alla ditta S. di pagare al Comune di Soverato la somma di euro 188.044,756, oltre a interessi legali a decorrere dal 23 aprile 2004, data del verbale di collaudo attestante la non conformità delle opere di urbanizzazione realizzate ai progetti approvati dal Comune, ammettendo, di conseguenza, a scomputo soltanto la somma di lire 300.154.430.

Con ricorso in opposizione di data 10 maggio 2010, S. F. chiede di revocare ed annullare il detto decreto ingiuntivo per inesistenza del diritto di credito ivi azionato, in riconoscimento del corrispettivo già pagato dall’opponente tramite i versamenti effettuati e con scomputo di opere di urbanizzazione realizzate o, in subordine, di ridurre il presunto credito nella misura che verrà accertata in corso di causa.

Più in particolare, il ricorrente in opposizione: 1) rileva l’estraneità dal credito complessivamente azionato dal Comune della somma di lire 31.556.433 per oneri concessori per una sanatoria ex art. 13 L. 47/85, erroneamente richiesti dal Comune, trovando detta somma genesi diversa rispetto alla convenzione come integrata in data 5 marzo 1997; 2) eccepisce, da un lato, l’avvenuta prescrizione del credito vantato dal Comune, decorrente dal rilascio del titolo concessorio e denuncia, dall’altro, l’errata quantificazione delle somme residue dovute, in considerazione dei pagamenti effettuati, dovendosi computare anche quanto versato quale sanzione per sanatoria (pari a lire 31.556.443), oltre allo scomputo delle opere di urbanizzazione realizzate, pari a lire 330.168.773, come risultante dal verbale di collaudo del 2 aprile 2004, prot. n. 200; contesta, con autonoma censura, il mancato scomputo dalla somma dovuta degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione realizzate, ai sensi dell’art. 3 della convenzione, con riferimento non solo a quelle di cui al citato verbale di collaudo del 2 aprile 2004, ma anche in relazione ad ulteriori opere per un valore aggiunto di lire 45.737.875; 3) chiede che sia dichiarata la nullità della clausola di quantificazione degli oneri di urbanizzazione per violazione e/o mancata ed erronea applicazione delle tabelle parametriche regionali ex art 5, legge n. 10/1977; 4) svolge, in via subordinata, "domanda di annullabilità" della quantificazione degli oneri, per la sussistenza di vizi del consenso ex artt. 1427 c.c. e segg., in considerazione dell’errore compiuto dall’Amministrazione nell’indicazione della somma, rispetto a quella dalla stessa Amministrazione indicata in precedenti atti.

Resiste in giudizio il Comune di Soverato che insiste per il rigetto dell’opposizione, in quanto inammissibile e/o comunque infondata e chiede la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.

All’udienza del 19 novembre 2010, il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare è opportuno esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione formulata dal Comune resistente, in considerazione della intervenuta sentenza n. 133/2009 pronunciata da questo Tribunale a seguito di ricorso, presentato dall’odierno ricorrente in opposizione, avverso la determinazione n. 124 di data 3 marzo 2004 del Comune di Soverato. Il ricorso in opposizione, a detta del resistente, pur perseguendo altra e diversa finalità, avrebbe ad oggetto le medesime questioni già scrutinate dalla richiamata pronuncia, con la conseguenza che l’esame di dette questioni resterebbe precluso in questa sede, non essendo stati evidenziati fatti o situazioni nuove, intervenute dopo la formazione del giudicato.

L’eccezione è in parte fondata.

Si osserva, a tale proposito, che l’atto di data 3 marzo 2004 costituisce, più che una determinazione in senso tecnico, una nota con la quale il Comune di Soverato, nell’ambito di una dialettica con l’impresa S., ha sollecitato il pagamento degli oneri di urbanizzazione, in forza della convenzione del gennaio 1995, successivamente integrata in data 5 marzo 1997. Come si evince dalla pronuncia n. 133/2009, nell’ambito di quel contenzioso, il ricorrente chiedeva, tra l’altro, anche l’accertamento dell’esatto importo dovuto per oneri di urbanizzazione. La pronuncia de quo non si limita ad accertare la legittimità della nota impugnata sotto il profilo dei calcoli in essa indicati rispetto all’importo dovuto sulla base della convenzione, ma precisa, altresì, con riferimento agli importi, che il ricorrente prestando il proprio consenso fin dal 1997 con la firma dell’atto, "non può contestare se non con i mezzi propri della impugnazione degli accordi, quali la risoluzione, per i quali, tuttavia, non si ravvisano gli estremi".

La sentenza n. 133/2009, pertanto, preclude l’esame in questa sede delle censure mosse dall’opponente in ordine alla quantificazione degli oneri di urbanizzazione per come indicati nella convenzione. Più precisamente, risultano inammissibili le censure di cui ai numeri 3) e 4) dall’atto di opposizione sopra ricordate.

Non possono, invece, ritenersi inammissibili, in quanto oggetto del giudicato in questione, le rimanti censure proposte dall’impresa S., essendo queste dirette a contestare il calcolo, operato dal Comune, delle somme dovute e il mancato scomputo dei costi relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, per come previsto in convenzione.

Passando, quindi, all’esame delle rimanenti censure – riportate ai numeri 1 e 2 dell’atto di opposizione – si rileva come le stesse possano essere esaminate unitamente, essendo connesse sotto il profilo logico giuridico.

Preliminarmente, al fine di delimitare l’ambito del presente giudizio, è opportuno precisare che il Comune di Soverato – con il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto – ha chiesto l’ingiunzione per il pagamento delle somme dovute per oneri di urbanizzazione, indicando, prima, l’originaria somma di euro 317.00,44 di cui alla nota del 3 marzo 2004 e, poi, la somma di euro 188.044,756 come riportata nella nota del 22 febbraio 2008, restando, pertanto, escluse le somme dovute per altre voci riconducibili alla convenzione (oneri di esproprio) o per altri titoli.

Fatta questa premessa, si rileva come l’eccepita prescrizione del diritto di credito esercitato dal Comune di Soverato sia insussistente.

In tema di interruzione della prescrizione, giova ricordare che un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest’ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (per tutte Cass. Civ., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3371).

Il Comune resistente ha inoltrato all’odierno ricorrente in opposizione numerose diffide con richieste di pagamento, in particolare in data 25 novembre 1999, 3 marzo 2004, 22 febbraio 2008 e 16 giugno 2009, tutti atti aventi le caratteristiche sopra indicate e, pertanto, idonei ad interrompere il termine decennale di prescrizione decorrente dal 5 maggio 1998, data di rilascio della concessione edilizia.

Passando al merito delle questioni sollevate, si rileva quanto segue.

Giova ricordare che in data 16 gennaio 1995 l’impresa S. F. ha stipulato con il Comune di Soverato convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 della legge n. 865/1971, successivamente integrata con atto di data 5 marzo 1997. L’art. 2 del detto atto integrativo -che ha sostituito l’art. 3 della convenzione del 1995 – espressamente stabilisce che il concessionario del diritto di superficie si obbliga -sub lett. a) – a corrispondere al Comune la quota parte del costo globale di esproprio pari a lire 203.829.186 e – sub lett. b) – a corrispondere al Comune la somma di lire 613.812.000 quale quota del costo globale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. A scomputo parziale di detta ultima somma, il concessionario si obbliga ad eseguire secondo progetto esecutivo redatto a cura e spese dello stesso, previo parere vincolante dell’Ufficio Tecnico Comunale sulla congruità dei prezzi e sulla conformità del progetto di massima allegato al piano di zona e sotto la direzione e controllo dello stesso Ufficio, le opere di urbanizzazione indicate nell’articolo medesimo.

Con riferimento agli oneri di urbanizzazione – non rilevando in questa sede gli importi relativi al costo degli espropri, per come ricordato in precedenza – il ricorrente in opposizione afferma di aver versato, in due distinte rate, la somma di lire 63.453.000 e la somma pari a lire 82.839.356. Di tale pagamento vi è piena conferma da parte del Comune resistente attraverso la più volte ricordata nota del 3 marzo 2004, di sollecito di pagamento per le opere di urbanizzazione, nota la cui legittimità, come ricordato, è stata confermata dalla sentenza n. 133/2009 di questo Tribunale. In detta comunicazione il Comune, dopo aver correttamente riportato le obbligazioni a carico dell’impresa S. (lire 203.829.186 per oneri di esproprio e lire 613.812.000 per oneri di urbanizzazione), come risultanti dalla convenzione a seguito dell’integrazione del 1997, riportava i pagamenti effettuati fino a quel momento dall’impresa oggi ricorrente: lire 63.453.000 in data 18 novembre 1997; lire 82.839.356 in data 22 aprile 1998. Nella nota era indicati anche il pagamento di lire 203.025.000, che, come precisa il ricorrente in opposizione, era stato effettuato con riferimento agli oneri di esproprio (che in convenzione erano, peraltro, quantificati in lire 203.829.186).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, a fronte di un importo dovuto per oneri di urbanizzazione inizialmente pari a lire 613.812.000 (corrispondenti ad euro 317.077,44), deve essere detratta la complessiva somma di lire 146.292.356 (lire 63.453.000 più lire 82.839.356), residuando, quindi, la somma di lire 467.519.644.

Peraltro, a tale somma deve essere ulteriormente detratta quella corrispondente alle opere di urbanizzazione realizzate dall’impresa S., in conformità a quanto previsto dall’art. 3 dell’atto integrativo della convenzione sopra ricordato, da calcolare a scomputo del complessivo importo dovuto.

La somma da scomputare a tale titolo risulta dal verbale di collaudo n. 200 di data 2 aprile 2004, dell’Ufficio Tecnico del Comune di Soverato. Come emerge dal detto verbale n. 200, l’Ufficio Tecnico Comunale riscontrava alcune incongruenze e difetti di esecuzione -debitamente elencate – rispetto al progetto approvato, ragione per cui ammetteva a scomputo la somma di lire 300.153.430 per lavori al netto di IVA.

Tale somma, pertanto, deve essere detratta dall’importo di lire 467.519.644 come sopra determinato. A seguito del verbale di collaudo n. 200 del 2 aprile 2004, la somma ancora dovuta dall’impresa S. per oneri di urbanizzazione ammonta a lire 167.366.214, pari ad euro 86.437,44.

Dalla documentazione versata in atti dalle parti, pertanto, l’Impresa S. risulta ancora debitrice nei confronti del Comune di Soverato della somma di euro 86.437,44 per oneri di urbanizzazione in forza della convenzione del 1995 come modificata dall’atto integrativo di data 5 marzo 1997.

Il Comune di Soverato, nel chiedere l’emissione del decreto ingiuntivo per la somma di euro 188.044,756, ha fatto riferimento alla propria richiesta di pagamento del 22 febbraio 2008. In detta nota il credito per oneri di urbanizzazione ancora vantato nei confronti dell’odierno ricorrente in opposizione è indicato in lire 364.105.420 (pari ad euro 188.044,756) alla data del 25 novembre 1999. In ordine alla quantificazione di tale somma, peraltro, non viene fornita alcuna giustificazione, né è possibile comprendere da altra documentazione le modalità di determinazione della stessa. A ben vedere, l’unico riferimento alla cifra di lire 364.105.420 è rinvenibile nella nota del 25 novembre 1999 del Comune di Soverato, con la quale si segnalava all’impresa S. la somma ancora dovuta, somma che, anche in considerazione della data di riferimento, pare essere stata poi trascritta nella nota del 22 febbraio 2008. Peraltro, come si evince dal tenore della nota del 1999, tale somma era comprensiva sia degli oneri di urbanizzazione che dei costi di esproprio e, ovviamente, non teneva conto delle somme da scomputare a seguito della realizzazione delle opere da parte della ditta S., successivamente collaudate giusta il verbale n. 200/2004. Conseguentemente, tale somma non poteva essere posta a base della richiesta di pagamento del 2008 con riferimento ai soli oneri di urbanizzazione.

In definitiva, si deve ribadire che il Comune di Soverato, con esclusivo riferimento agli oneri di urbanizzazione, risulta ancora creditore dell’impresa S. della somma di lire 167.366.214, pari ad euro 86.437,44, come sopra calcolati.

A tale cifra non può sottrarsi, come vorrebbe l’odierno opponente, quanto da questi versato a titolo di sanatoria (lire 31.556.433), trattandosi di pagamento effettuato a diverso titolo. In ogni caso, tale somma non è compresa nell’importo sopra indicato, dovuto dalla ditta S..

Quanto, infine, alla richiesta di scomputare anche l’ulteriore somma di lire 45.737.875, relativa ad ulteriori opere di urbanizzazione che la ditta S. afferma di aver effettuato, si osserva come non sia fornita la prova che tali opere rientrassero nel progetto approvato dal Comune di Soverato o che, comunque, vi sia stata l’approvazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, come richiesto espressamente dall’art. 3 dell’atto integrativo di data 5 marzo 1997. Tale somma, pertanto, non può essere portata a scomputo del totale dovuto per oneri di urbanizzazione.

In conclusione, l’opposizione è in parte fondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 1/2010 va revocato, considerato che, come affermato dalla giurisprudenza sia del giudice ordinario che amministrativo, qualora il giudice riconosca fondata, anche solo parzialmente, l’opposizione, deve comunque revocare "in toto" il decreto opposto e statuire in merito al pagamento di eventuali importi residui del credito, in quanto la relativa sentenza di condanna si sostituisce all’originario decreto ingiuntivo (Cass. Civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12256; id, sez. II, 22 agosto 2006, n. 18265; TAR Calabria, Reggio Calabria, 8 novembre 2005, n. 1987; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 26 novembre 2004, n. 8288).

L’impresa S. F. deve, pertanto, essere condannata al pagamento in favore del Comune di Soverato, in persona del Sindaco pro tempore, della somma di euro 86.437,44, oltre interessi legali decorrenti dal 2 aprile 2004, data del verbale di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate dalla ditta S..

Attesa la reciproca parziale soccombenza, le spese del giudizio possono essere compensate le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

così dispone:

accoglie in parte il ricorso in opposizione, nei limiti e termini di cui in motivazione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna l’impresa S. F. al pagamento della somma di euro 86.437,44, oltre interessi legali decorrenti dal 2 aprile 2004.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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