Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 4905 Danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12 luglio 2001 il tribunale di Parma accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta da P.I. e C. A. contro G.M., che liquidava in complessive L. 7.960.500 ritenendo un degrado della tappezzeria degli attori nella misura del 50%; riconosceva la esistenza del danno esistenziale, conseguente all’uso del martello pneumatico da parte degli operai incaricati dal G. dei lavori nel suo appartamento e liquidava il danno per ciascuno degli attori in lire due milioni; rigettava ogni altra domanda e poneva a carico del G. il 50% delle spese di lite nel rapporto con parte attrice, mentre compensava integralmente tra le altre parti, coinvolte nel giudizio le spese.

Avverso la sentenza proponeva appello principale il G., che, in via subordinata, riproponeva domanda di manleva nei confronti dell’impresa Boraschi, che aveva eseguito i lavori.

Gli attori di primo grado resistevano all’appello principale e, a loro volta, proponevano appello incidentale per ottenere la liquidazione maggiore del danno esistenziale e la integrale rifusione delle spese di lite.

L’impresa Boraschi chiedeva il rigetto dell’appello e, in via incidentale, si doleva della compensazione delle spese operata dal primo giudice.

Il condominio Residenza Castelletto, convenuto dagli attori in primo grado, restava contumace.

Con sentenza del 10 gennaio 2005 la Corte di appello di Bologna accoglieva parzialmente l’appello principale e, per l’effetto, rigettava la domanda risarcitoria da allagamento; accoglieva parzialmente l’appello incidentale del P. e della C. e condannava il G. a versare a favore di essi l’ulteriore somma di Euro 368, 75, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

rigettava l’appello incidentale proposto dall’impresa edile Boraschi;

condannava il G. alla rifusione delle spese processuali del grado nella misura del 50% e compensava interamente le spese di lite tra il G. e l’impresa Boraschi.

Contro siffatta decisione insorgono i coniugi P. e C., affidandosi a sei motivi.

Resiste con controricorso il G., che propone ricorso incidentale articolato in tre motivi, di cui uno condizionato.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

I due: ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

1.- Con il primo motivo i ricorrenti principali lamentano che il giudice dell’appello avrebbe violato gli artt. 2053 e 2051 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5.

In estrema sintesi, censurano la sentenza impugnata in ordine al capo che ha respinto la loro domanda di risarcimento danni da allagamento alla tappezzeria, in quanto le perdite di acqua si erano verificate prima che nel novembre (OMISSIS) iniziassero i rumori della ristrutturazione per cui non vi era un nesso causale tra i danni asseriti e la ristrutturazione stessa.

In realtà, questa censura non si concreta, data la sua formulazione, in alcun errore di diritto, bensì denuncia un vizio di motivazione, che, nella specie, non sussiste.

Infatti, e contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, il giudice dell’appello, dopo aver preso in esame tutte le raccomandate inviate dall’avv. C. al condominio, ne ha esaminate le date e il contenuto; ha valutato le testimonianze delle liquidatrici della società Vittoria con cui era assicurato il condominio; ne ha ritenuto (indipendentemente da ogni interessata valutazione delle loro dichiarazioni, in quanto, addebitando la colpa al G., la società non avrebbe dovuto risarcire i danni) la genericità, per cui, in concreto, ha valutato "quanto meno dubbia la responsabilità del G." (p. 13 sentenza impugnata) e, quindi, non provato il nesso eziologico tra rottura di un tubo di un elettrodomestico, come accertato dalle liquidatrici della Vittoria, e i danni subiti, con un ragionamento logico che si appalesa immune da ogni vizio motivazionale.

A fronte di ciò risulta assorbita la deduzione del resistente, proposta in via incidentale condizionata, circa la correzione della motivazione nel senso di doversi affermare del tutto esclusa la responsabilità del G. (p. 4 del controricorso).

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti principali lamentano che il giudice dell’appello non avrebbe dovuto rigettare le domande, che avevano espressamente limitato la richiesta di danni a quelli subiti fino al (OMISSIS), ma, poichè il G. non aveva accettato il contraddittorio, dette domande avrebbe dovuto dichiarare inammissibili.

In realtà, ed emerge dalla sentenza impugnata, il giudice dell’appello ha solo corretto la motivazione del tribunale, che aveva dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria relativa all’allagamento del (OMISSIS), perchè gli attori all’udienza del 13 gennaio 1995 richiesero i danni anche per l’allagamento avvenuto il 13 settembre 1994 e all’udienza del 19 gennaio 1996 espressamente indicavano il periodo risarcitorio dal novembre 1993 al novembre 1995 e solo all’udienza del 7 giugno 1996 il G. dichiarò per la prima volta di non accettare il contraddittorio, ovvero la sua dichiarazione fu tardiva.

Poste queste circostanze temporali la Corte territoriale ha respinto la domanda, perchè non provata nè sull’esistenza dell’allagamento, nè sulla sua addebitabilità al G., nè nell’ammontare dei danni riportati (p. 14 sentenza impugnata).

Quindi, il motivo va disatteso.

3.- Con il terzo motivo, in sintesi, gli stessi ricorrenti deducono che erroneamente il giudice dell’appello aveva escluso il rimborso della spesa di L. 2.540.404 e il danno da impedita attività lavorativa.

La censura va disattesa, perchè, in violazione del principio dell’autosufficienza, non sono riportati specificamente gli elementi di prova, che il giudice del merito avrebbe malamente apprezzato.

Trascurano i ricorrenti di considerare che il giudice a quo ha respinto il motivo dell’appello principale e ha riconosciuto l’esistenza del danno proprio in base alla relazione Ca., che era nel senso che i rumori provenienti dall’appartamento G. superavano i limiti della normale tollerabilità.

Nè i ricorrenti allegano in questa sede elementi che possano fare ipotizzare come esistente un danno da attività lavorativa subito dal P.;

4. -Di qui il rigetto del motivo del ricorso incidentale del G., in riferimento al quarto motivo del ricorso principale sul medesimo capo della sentenza, sia sotto il profilo dell’errore di diritto, che sotto l’aspetto del di difetto di motivazione nella sua completezza normativa.

I due profili della censura non meritano accoglimento.

Al riguardo, decidendo sul gravame dei coniugi e su quello del G., il giudice dell’appello ha rigettato la censura dei coniugi sulla esiguità della liquidazione del danno esistenziale ed ha disconosciuto per implicito un danno da stress, così come da essi richiesto; danno che, peraltro, non è in re ipsa e la cui liquidazione "equitativa", operata dal primo giudice, è stata confermata dalle testimonianze ritenute attendibili e dalla relazione peritale Ca. (v. pagg. 16-17 della sentenza impugnata).

La censura, nel suo complesso, ripropone in questa sede un’inammissibile indagine in fatto rispetto alla diversa valutazione compiuta dal giudice del merito, che ha correttamente proceduto nel suo esame anche alla luce della giurisprudenza richiamata in sentenza.

5.- Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano, sotto il profilo dell’errore di diritto, il rigetto, da parte del giudice dell’appello, della domanda relativa alla perdita del corrispettivo della locazione di un appartamento, che essi sarebbero stati costretti, invece, a tenere a loro disposizione proprio per sottrarsi per qualche ora ai rumori molesti (p. 11 del ricorso).

La censura, in realtà, così come formulata non integra il vizio dell’errore di diritto, ma tutt’al più un difetto di motivazione, perchè, al di là della rubrica, non vi è alcun cenno agli estremi contenutistici delle norme asseritamente violate, tanto è che si evidenzia la esistenza di prove che non sarebbero state esaminate e che "l’alternativa prospettata nella sentenza impugnata non regge affatto" (p. 11-12 del ricorso).

Non essendovi un errore di diritto, ma evidenziandosi, al limite, un diverso convincimento, il motivo è inammissibile, prospettando esso una valutazione non corretta, che è disattesa dalle argomentazioni del giudice dell’appello, di cui dirimente è quella per la quale il risarcimento non è dovuto, quando, come nella specie, la persona si sia trasferita altrove per sua scelta nelle ore non dedicate al riposo, durante le quali il rumore non crea problemi di intollerabilità.

Ne consegue che il motivo condizionato del ricorso incidentale resta assorbito.

6.- Il sesto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati indicati gli errori attribuiti al giudice dell’appello, il quale, senza che vi sia smentita nella doglianza, ha affermato che nessuna contestazione specifica era stata fatta alla liquidazione (il che sembra confermato da quanto dedotto dai ricorrenti a p. 13, quinto rigo, del ricorso).

7.- Infine, va respinto il motivo del ricorso incidentale circa il rimborso della fattura a favore del perito Ca..

Contrariamente a quanto asserito dal G., è stata accolta, sia pure in parte, la domanda risarcitoria, almeno per quanto concerne il danno esistenziale.

Conclusivamente, i ricorsi vanno respinti.

Sussistono giusti motivi, dato l’alterno esito della fasi di merito, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *