DECRETO-LEGGE 28 giugno 2012 , n. 89 Proroga di termini in materia sanitaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 149 del 28-6-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare misure
finalizzate ad assicurare e garantire l’ordinato svolgimento delle
attivita’ connesse ai bisogni di salute, con particolare riguardo
all’esercizio dell’attivita’ libero professionale intramuraria e alla
continuita’ degli organismi e delle commissioni istituite presso il
Ministero della salute nelle more del loro riordino;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine del 30 giugno 2012 di cui all’articolo 10, commi 2 e
3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e’ ulteriormente
prorogato al 31 ottobre 2012.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 4
novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, sono
prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso
il Ministero della salute di cui all’Allegato 1. Entro la medesima
data il Ministro della salute, puo’, con propri decreti, rinnovarne
la composizione, senza accrescere il numero dei componenti.
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, fatti salvi i
componenti di diritto previsti dalla normativa vigente, puo’
rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanita’,
nominando il presidente e i componenti non di diritto, riducendo
questi ultimi al numero di quaranta.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 28 giugno 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Balduzzi, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato 1

ELENCO DELLE COMMISSIONI ATTUALMENTE OPERANTI PRESSO IL MINISTERO
DELLA SALUTE

1. Commissione consultiva per i biocidi, di cui all’articolo 29
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive
modificazioni;
2. Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicita’
sanitaria, di cui all’articolo 118, comma 2, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;
3. Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all’articolo
57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
4. Comitato rappresentanza degli assistiti, di cui all’articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, fino alla data di cui all’articolo 4, comma 91, della legge 12
novembre 2011, n. 183;
5. Commissione interministeriale di valutazione in materia di
biotecnologie, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni;
6. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per
la tutela della salute nelle attivita’ sportive, di cui all’articolo
3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;
7. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita’, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, di cui all’articolo 57, commi da 01 a 05, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;
8. Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori
in materia di sicurezza alimentare, di cui all’articolo 8, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
9. Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi
di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di
controllo a livello regionale e aziendale, come previsto
dall’articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 1,
comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120;
10. Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di
cui all’articolo 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
11. Nucleo Nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali
veterinari, di cui all’articolo 88 del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193;
12. Commissione nazionale per l’attuazione dei principi contenuti
nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, di cui
all’articolo 9, commi 1 e 2, della medesima legge n. 38 del 2010;
13. Commissione nazionale per la lotta contro l’AIDS, di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135;
14. Consulta del volontariato per la lotta contro l’AIDS, di cui
all’articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
15. Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle attivita’ di vigilanza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
16. Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria
presentati dai ricercatori di eta’ inferiore a quaranta anni, di cui
all’articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
17. Consiglio superiore di sanita’, di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, al decreto del Ministro
della salute in data 6 agosto 2003, n. 342, e successive
modificazioni, e all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
18. Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,
al decreto del Ministro della salute in data 26 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007,
all’articolo 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 11
marzo 2011, n. 108;
19. Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui
all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 86;
20. Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e
successive modificazioni;
21. Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui
all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.
193;
22. Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 4-bis,
comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
23. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
all’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
11 marzo 2011, n. 108;
24. Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, e all’articolo 1 del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;
25. Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui
all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288 e successive modificazioni e all’articolo 4, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
26. Commissione tecnica mangimi, di cui all’articolo 9, primo
comma, della legge 15 febbraio 1963, n. 281;
27. Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali
da allevamento e da macello, di cui all’articolo 4 della legge 14
ottobre 1985, n. 623;
28. Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo,
di cui all’articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52;
29. Commissione esercenti professioni sanitarie, di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre
1946, n. 233;
30. Commissione medica d’appello, di cui all’articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566;
31. Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie
animali e Unita’ centrale di crisi, di cui all’articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e all’articolo
7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo
2011, n. 108.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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